| Separazione e mantenimento |
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Con riferimento alla questione inerente la quantificazione dell'assegno di mantenimento nell'ambito dei procedimenti di separazione, la Suprema Corte ha avuto modo, a più riprese, di precisare i criteri sulla scorta dei quali procedere alla quantificazione dell'assegno. Tra gli elementi che, in particolare, hanno sollevato dubbi vi sono quelli, di carattere schiettamente processuale, relativi alla discrezionalità di cui gode il Giudice del merito nel disporre accertamenti attraverso la Polizia Tributaria e, sul piano sostanziale, quelli relativi al rilievo da annettersi alle potenziali capacità di guadagno del beneficiario del mantenimento. Sotto il profilo dei criteri attraverso i quali procedere alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in caso di separazione deve, preliminarmente, sottolinearsi come lo stesso sia volto tendenzialmente a garantire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e sia escluso in caso di addebito della separazione, salva l'attribuzione di un assegno di natura alimentare ove ricorrano i relativi presupposti. Tornando ai criteri di quantificazione, la Suprema Corte ha osservato come sia applicabile in chiave analogica la disciplina rilevante in materia di determinazione dell'assegno divorzile individuando detti criteri nella durata della convivenza, nel contributo offerto da ciascuno dei coniugi al benessere familiare, tanto in termini di incremento dei mezzi di cui il nucleo può disporre, quanto in termini di rinuncia ad una propria affermazione economica. Ancora, sotto il profilo della quantificazione dell'assegno di mantenimento, è stato osservato come debba tenersi conto dei redditi effettivi e potenziali del coniuge richiedente ma l'attitudine al lavoro di questo deve essere riguardata in concreto come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività di lavoro retribuita e non già in guisa astratta come ipotetica possibilità di accesso a un impiego. Una pronuncia della Suprema Corte ha, al riguardo, anche avuto modo di rilevare come, ove in costanza di matrimonio i coniugi abbiano raggiunto un accordo in forza del quale uno di essi non lavorava, detto regime dovrà tendenzialmente permanere anche successivamente alla separazione. Con riguardo al problema di matrice processuale prima evidenziato dei limiti della discrezionalità del Giudce del merito nel disporre accertamenti attraverso la Polizia Tributaria, l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso di concedere al Giudice ampia discrezionalità sulla scelta di tale strumento probatorio e ciò sul rilievo che nella determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento, la determinazione dell'esatto importo dei redditi dei coniugi non è richiesta in termini esatti ed attraverso rigorose analisi contabili essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali.
Sui criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento in caso di separazione in generale e sulla discrezionalità del giudice di merito nel disporre accertamenti presso la Polizia Tributaria Cassazione Civile Sez. I del 06 giugno 2008 n. 15085
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