| Prescrizione azione riduzione |
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Con riferimento all'azione di riduzione si è posto in giurisprudenza un particolare profilo problematico inerente la decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione.
Secondo un primo orientamento, il termine decennale di prescrizione per l'esercizio dell'azione di riduzione decorrererbbe dal momento dell'apertura della successione non rilevando il fatto che la pubblicazione del testamento sia avvenuta successivamente in quanto tale eventualità non costituisce un impedimento giuridico ex art. 2935 cc all'esercizio dell'azione medesima.
Secondo diversa impostazione pure sostenuta in giurisprudenza, invece, proprio sulla scorta del richimato art. 2935 cc, il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di riduzione decorrererbbe dalla pubblicazione del testamento in quanto solo da tale data vi sarebbe una presunzione di conoscenza delle disposizioni testamentarie lesive da parte del legittimario.
Le Sezioni Unite, con un recentissimo arresto, hanno invece sostenuto una opzione ermeneutica che distingue il caso in cui la lesione della quota di riserva sia conseguita ad una donazione ovvero ad una disposizione testamentaria.
Nel primo caso, la lesione della quota di riserva, secondo la Suprema Corte, è certa sin dall'apertura della successione ed è, dunque, a tale momento che occorre guardare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di riduzione; nel secondo caso, invece, la lesione della quota di riserva si attualizza solo al momento dell'accettazione da parte del beneficiario della disposizione testamentaria lesiva ed è dunque a tale diverso momento che occorre riferirsi ai fini dell'inidividuazione del termine di prescrizione dell'azione di riduzione.
Cassazione Civile Sez. II del 25 novembre 1997 n. 11809 L'atto di costituzione in mora è idoneo ad interrompere la prescrizione esclusivamente di diritti obbligatori e non è applicabile al diritto del legittimario di esperire l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota, poiché pur trattandosi di diritto di natura personale ad esso non corrisponde un obbligo di prestazione della controparte anteriore all'iniziativa del legittimario. Cassazione Civile Sez. II del 25 novembre 1997 n. 11809
Cassazione Civile Sez. II del 15 giugno 1999 n. 5920 Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di pubblicazione del testamento pubblico e non dall'apertura della successione. Cassazione Civile Sez. II del 15 giugno 1999 n. 5920
Cassazione Civile Sez. Un. del 25 ottobre 2004 n. 20644 L'esistenza di un lascito testamentario di usufrutto generale dei beni in favore del legittimario, inerente a divisione fatta dal testatore, non dà luogo a preterizione di legittimario ai sensi dell'art. 735, comma 1, c.c., ma può dar luogo eventualmente solo a una lesione di legittima, senza incidenza sulla validità del testamento e con semplice possibilità di esperimento dell'azione di riduzione ai sensi dell'art. 735, comma 2, c.c. Cassazione Civile Sez. Unite del 25 ottobre 2004 n.20644 |












