| La nullitā della donazione |
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La nullità della donazione e la sua annullabilità
posono dipendere da patologie comuni a tutti gli altri contratti o
presentare delle peculiarità.
In questa sede ci soffermiamo sugli
aspetti tipici della nullità e dell'annullabilità delle donazioni, cioè
su quegli aspetti che profilano delle peculiarità nel regime giuridico
rispetto a quanto previsto nell'ambito del contratto in generale.
In
primo luogo, occorre ricordare che la nullità della donazione, così
come l'invalidità che ne potrebbe legittimare l'annullamento, sono
suscettibili di sanatoria ex art. 799 cc mediante l'istituto della
conferma delle donazioni nulle.
La conferma della donazione nulla o la
volontaria esecuzione della stessa paralizzano la possibilità di far
valere il vizio invalidante della donazione.
Configurano peculiari
ipotesi di nullità della donazione le seguenti fattispecie: la
donazione fatta dal mandatario a donare (art. 778 cc), la donazione
fatta da rappresentanti di persone incapaci (art. 777 cc), la donazione
fatta dall'inabilitato (art. 776 cc), la donazione fatta a favore del
proprio tutore o protutore precedente all'approvazione del conto
finale, la donazione di beni futuri e, secondo taluni anche quella di
beni altrui (art. 771 cc), la donazione fatta a favore del notaio e dei
testimoni partecipanti all'atto di donazione.
Per quanto, infine,
concerne le donazioni fatte da persona incapace di intendere e di
volere, esse sono annullabili ma, diversamente dalla disciplina
dell'omologa forma di invalidità in sede di contratto, non è richiesto
il pregiudizio dell'incapace come, invece, prevede l'art.428 cc, con
riguardo al contratto in genere.
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