| Le donazioni indirette |
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Le donazioni indirette sono quei negozi che, pur
non integrando il tipo della donazione, ne producono gli effetti tipici
e, cioè, l'arricchimento, per spirito di liberalità, dell'avente causa.
Naturalmente, sul piano formale, le donazioni indirette seguono il
regime del tipo di negozio prescelto e non quello vincolato della
donazione (atto pubblico e testimoni).
La donazione indiretta, dunque,
sotto il profilo sostanziale, seguirà il regime del negozio fine (la
donazione), sotto il profilo formale quello del negozio mezzo (il
contratto a favore di terzo, la rinuncia ecc. ecc.).
Le ipotesi di
fattispecie contrattuali che possono configurare delle donazioni
indirette sono molteplici. Tra le più ricorrenti forme di donazione
indiretta, si può ricordare la vendita mista a donazione, che si
verifica allorchè il prezzo di vendita è palesemente più basso del
prezzo di mercato, la rinuncia del credito, con la quale il donante
rimette il debito al donatario, l'adempimento del terzo di cui all'art.
1180 cc con il quale il donante, per spirito di liberalità, estingue
l'obbligazione che il donatario aveva nei confronti del terzo, il
contratto a favore del terzo di cui all'art. 1411 cc, con il quale il
donante realizza l'effetto di arricchire il donatario mediante
l'assunzione dell'obbligazione da parte del promissario.
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