| La successione per testamento |
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La successione per testamento può essere alternativa o affiancarsi alla
successione legittima e si apre quando il de cuius abbia redatto un
testamento valido ed efficace.
La successione per testamento si
caratterizza, in particolare, per l'individuazione, da parte del testatore, dei
beneficiari e dell'oggetto delle disposizioni mentre la residua
disciplina della successione
è determinata essenzialmente dalla legge (si pensi
ai poteri del chiamato, alla disciplina dell'accettazione e della
rinuncia all'eredità, a quella dell'eredità giacente ecc. ecc.); al
riguardo, dunque, parte della dottrina ha affermato la tesi della non negozialità del testamento
evidenziando come gli effetti successori non dipendano dal testamento
ma dalla legge. La dottrina prevalente, tuttavia, anche sul rilievo
della disciplina positiva del testamento (si pensi a tutte le
disposizioni in materia di vizi della volontà) ritiene che lo stesso
abbia valore negoziale.
La
successione per testamento presuppone, innanzitutto, che il testatore
abbia la capacità di disporre per testamento e, al riguardo, l'art. 591
c.c. stabilisce che essa spetti a chiunque non sia dalla legge
dichiarato incapace; a mente dell'art. 591 c.c. sono privi della
capacità di disporre per testamento i minori gli incapaci naturali e
gli interdetti giudiziali.
Sono capaci di disporre per testamento, invece, sia gli inabilitati che gli interdetti legali (pena
accessoria).
Con riferimento all'incapacità naturale, la giurisprudenza
ha chiarito che deve trattarsi di una totale mancanza della capacità di
intendere e di volere non essendo sufficiente una mera anormalità delle
facoltà mentali (si veda al riguardo Cass. Civ. n. 8169 del 5 novembre
1987).
Ai fini della successione per testamento è anche necessario che
i beneficiari siano capaci di succedere e la capacità di succedere è un
aspetto della più generale capacità giuridica.
Sono, tuttavia, capaci
di succedere per testamento anche i nascituri non concepiti di persona
vivente al momento della morte del de cuius.
L'azione di impugnazione del testamento per
incapacità del testatore può essere promossa da chiunque vi abbia
interesse (c.d. annullabilità assoluta) e si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui le disposizioni testamentarie sono state
eseguite.
La successione per testamento si basa sul principio della
certezza di cui all'art. 628 c.c., sul principio della personalità di
cui all'art. 631 c.c., sul principio della revocabilità da parte del
testatore in ogni momento e sul principio del formalismo di cui agli
artt. 601 e ss.
Il primo degli enunciati principi della successione per
testamento importa che sia nulla qualsiasi disposizione testamentaria
che sia fatta in favore di persona che sia indicata in modo da non
poter essere determinata (cfr. il già citato art. 628 c.c.). Espressioni del
principio di certezza nella successione per testamento sono le
successive disposizioni di cui all'art. 629 e all'art. 630 c.c.
(rispettivamente, disposizioni a favore dell'anima ed a favore dei
poveri laddove,
nel primo caso, la disposizione è valida solo se siano determinati i
beni o la somma da impiegarsi allo scopo e, nel secondo, la legge
integra l'eventuale contenuto generico della disposizione stabilendo
che le stesse si intendono in favore dei poveri del luogo ove il
testatore aveva il domicilio al tempo della morte). Altra applicazione
del principio di
certezza nella successione per testamento è costituito dalla disciplina
della disposizione fiduciaria di cui all'art. 627 c.c. che prevede
l'inammissibilità di un'azione per l'accertamento
che le disposizioni
fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto
apparenti e che in realtà riguardano altra persona, salvo che si tratti
di disposizioni fatte per interposta persona a favore di soggetti
incapaci a ricevere. In tal caso, l'eventuale esecuzione
dell'effettiva volontà del testatore da parte del fiduciario,
costituirà l'oggetto di un'obbligazione naturale.
Ulteriore principio della successione per
testamento è, come detto, quello della personalità. L'art. 631 c.c.
stabilisce, al riguardo, la nullità di ogni disposizione testamentaria
che faccia dipendere dall'arbitrio del terzo la determinazione
dell'erede o del legatario o quella della quota di eredità e l'art. 632
c.c. che stabilisce la nullità di qualsiasi disposizione che lasci al
mero arbitrio dell'onerato o del terzo la determinazione dell'oggetto o
della quantità del legato. Costituiscono conseguenze del principio
della personalità, l'inammissibilità dell'istituto della rappresentanza
e la nullità dei testamenti collettivi nella forma dei testamenti
congiuntivi (con disposizioni a favore di una stessa persona) o dei
testamenti reciproci (con disposizioni reciprocamente fatte a favore
dei due testatori).
Nell'ambito della disciplina della successione
per testamento, vi sono, però, delle eccezioni, tassativamente
previste, al richiamato principio di personalità. L'art. 631 c.c. stesso prevede che
sia valido il legato a favore di persona da scegliersi a cura
dell'onerato o di un terzo tra più persone determinate dal testatore o
appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate e
l'art. 632 c.c. che sia valido il legato fatto a titolo di
remunerazione per i servizi prestati anche se non sia indicato
l'oggetto o la quantità. Nell'ambito della successione per testamento
sono anche ammessi i legati di genere e quelli alternativi.
Argomentando a contrario dall'art. 632 cc è, inoltre, ammisibile che l'onerato o il terzo determinino l'oggetto o la quantità del legato con equo arbitrio (essendo il divieto limitato al mero arbitrio).
Con
riferimento ai testamenti per relationem, secondo la dottrina, fermo il
prerequisito della compatibilità della forma, è ammissibile solo il
rinvio formale a circostanze oggettive mentre non è ammesso il rinvio
sostanziale alla volontà altrui. Si discute, in materia di testamento per relationem, se sia ammesso che il testatore rinvii alle norme relative alla successione legittima;
secondo una prima tesi il tstamento sarebbe nullo attesa la carenza
della volontà di testare e si aprirebbe la successione legittima,
secondo altra tesi, invece, il testamento sarebbe valido e si
tratterebbe di un rinvio formale a circostanze oggettive costituite
dalla legislazione vigente al momento dell'apertura della successione.
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