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La successione per testamento
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La successione per testamento può essere alternativa o affiancarsi alla successione legittima e si apre quando il de cuius abbia redatto un testamento valido ed efficace.
 
La successione per testamento si caratterizza, in particolare, per l'individuazione, da parte del testatore, dei beneficiari e dell'oggetto delle disposizioni mentre la residua disciplina della successione è determinata essenzialmente dalla legge (si pensi ai poteri del chiamato, alla disciplina dell'accettazione e della rinuncia all'eredità, a quella dell'eredità giacente ecc. ecc.); al riguardo, dunque, parte della dottrina ha affermato la tesi della non negozialità del testamento evidenziando come gli effetti successori non dipendano dal testamento ma dalla legge. La dottrina prevalente, tuttavia, anche sul rilievo della disciplina positiva del testamento (si pensi a tutte le disposizioni in materia di vizi della volontà) ritiene che lo stesso abbia valore negoziale.
 
La successione per testamento presuppone, innanzitutto, che il testatore abbia la capacità di disporre per testamento e, al riguardo, l'art. 591 c.c. stabilisce che essa spetti a chiunque non sia dalla legge dichiarato incapace; a mente dell'art. 591 c.c. sono privi della capacità di disporre per testamento i minori gli incapaci naturali e gli interdetti giudiziali.
 
Sono capaci di disporre per testamento, invece, sia gli inabilitati  che gli interdetti legali (pena accessoria).
 
Con riferimento all'incapacità naturale, la giurisprudenza ha chiarito che deve trattarsi di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere non essendo sufficiente una mera anormalità delle facoltà mentali (si veda al riguardo Cass. Civ. n. 8169 del 5 novembre 1987).
 
Ai fini della successione per testamento è anche necessario che i beneficiari siano capaci di succedere e la capacità di succedere è un aspetto della più generale capacità giuridica.
 
Sono, tuttavia, capaci di succedere per testamento anche i nascituri non concepiti di persona vivente al momento della morte del de cuius.
 
L'azione di impugnazione del testamento per incapacità del testatore può essere promossa da chiunque vi abbia interesse (c.d. annullabilità assoluta) e si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui le disposizioni testamentarie sono state eseguite.
 
La successione per testamento si basa sul principio della certezza di cui all'art. 628 c.c., sul principio della personalità di cui all'art. 631 c.c., sul principio della revocabilità da parte del testatore in ogni momento e sul principio del formalismo di cui agli artt. 601 e ss.
 
Il primo degli enunciati principi della successione per testamento importa che sia nulla qualsiasi disposizione testamentaria che sia fatta in favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata (cfr. il già citato art. 628 c.c.). Espressioni del principio di certezza nella successione per testamento sono le successive disposizioni di cui all'art. 629 e all'art. 630 c.c. (rispettivamente, disposizioni a favore dell'anima ed a favore dei poveri laddove, nel primo caso, la disposizione è valida solo se siano determinati i beni o la somma da impiegarsi allo scopo e, nel secondo, la legge integra l'eventuale contenuto generico della disposizione stabilendo che le stesse si intendono in favore dei poveri del luogo ove il testatore aveva il domicilio al tempo della morte). Altra applicazione del principio di certezza nella successione per testamento è costituito dalla disciplina della disposizione fiduciaria di cui all'art. 627 c.c. che prevede l'inammissibilità di un'azione per l'accertamento che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, salvo che si tratti di disposizioni fatte per interposta persona a favore di soggetti incapaci a ricevere.  In tal caso, l'eventuale esecuzione dell'effettiva volontà del testatore da parte del fiduciario, costituirà l'oggetto di un'obbligazione naturale.
 
Ulteriore principio della successione per testamento è, come detto, quello della personalità. L'art. 631 c.c. stabilisce, al riguardo, la nullità di ogni disposizione testamentaria che faccia dipendere dall'arbitrio del terzo la determinazione dell'erede o del legatario o quella della quota di eredità e l'art. 632 c.c. che stabilisce la nullità di qualsiasi disposizione che lasci al mero arbitrio dell'onerato o del terzo la determinazione dell'oggetto o della quantità del legato. Costituiscono conseguenze del principio della personalità, l'inammissibilità dell'istituto della rappresentanza e la nullità dei testamenti collettivi nella forma dei testamenti congiuntivi (con disposizioni a favore di una stessa persona) o dei testamenti reciproci (con disposizioni reciprocamente fatte a favore dei due testatori). 
 
Nell'ambito della disciplina della successione per testamento, vi sono, però, delle eccezioni, tassativamente previste, al richiamato principio di personalità. L'art. 631 c.c. stesso prevede che sia valido il legato a favore di persona da scegliersi a cura dell'onerato o di un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate e l'art. 632 c.c. che sia valido il legato fatto a titolo di remunerazione per i servizi prestati anche se non sia indicato l'oggetto o la quantità. Nell'ambito della successione per testamento sono anche ammessi i legati di genere e quelli alternativi.
Argomentando a contrario dall'art. 632 cc è, inoltre, ammisibile che l'onerato o il terzo determinino l'oggetto o la quantità del legato con equo arbitrio (essendo il divieto limitato al mero arbitrio).
 
Con riferimento ai testamenti per relationem, secondo la dottrina, fermo il prerequisito della compatibilità della forma, è ammissibile solo il rinvio formale a circostanze oggettive mentre non è ammesso il rinvio sostanziale alla volontà altrui. Si discute, in materia di testamento per relationem, se sia ammesso che il testatore rinvii alle norme relative alla successione legittima; secondo una prima tesi il tstamento sarebbe nullo attesa la carenza della volontà di testare e si aprirebbe la successione legittima, secondo altra tesi, invece, il testamento sarebbe valido e si tratterebbe di un rinvio formale a circostanze oggettive costituite dalla legislazione vigente al momento dell'apertura della successione.





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