| La revoca della donazione |
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La revoca della donazione può avvenire, così come
per ciò che riguarda la revoca delle disposizioni testamentarie, per
ingratitudine o per sopravvenineza dei figli ai sensi dell'art. 800 cc.
La revoca della donazione è oggetto di un diritto potestativo ad
esercizio giudiziale. La domanda giudiziale di revoca della donazione
per ingratitudine non può essere introdotta se è trascorso un anno dal
momento in cui si è presa conoscenza del fatto integrante la
fattispecie d'ingratitudine.
In caso di sopravvenienza di figli,
invece, il termine per la proposizione della domanda di revoca della
donazione è quello di cinque anni dal momento della nascita dell'ultimo
figlio o discendente legittimo o dalla relativa notizia o dal
riconoscimento del figlio naturale.
La revoca della donazione per
sopravvenienza dei figli è ammessa solo quando il donante, al momento
della donazione, non aveva affatto figli o discendenti.
Ai sensi
dell'art. 801 cc, le fattispecie d'ingratitudine che legittimano la
revoca della donazione sono: i primi tre casi di indegnità individuati
dall'art 463 cc in materia successoria e, in particolare, l'attentato
alla persona del donante. Costituiscono ulteriori cause d'ingratitudine
legittimanti la revoca della donazione, l'ingiuria grave subita dal
donante ad opera del donatario ed il grave pregiudizio arrecato al
patrimonio del donante dall'indebito rifiuto, da parte del donatario,
di prestargli gli alimenti.
Non è ammessa la revoca delle donazioni
obnuziali e di quelle rimuneratorie.
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