| La divisione ereditaria |
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La divisione ereditaria di cui agli artt. 713 e ss
del cc costituisce una specie della divisione ordinaria di cui agli
artt. 1111 e ss. del cc.
Peraltro, l'art. 1116 cc, in materia di
divisione ordinaria, rinvia, nei limiti della compatibilità, alla
normativa in materia di divisione ereditaria.
La divisione ereditaria
consiste nel procedimento attraverso il quale i coeredi comunisti
ricevono beni della comunione ereditaria in proporzione alle loro quote
di comunione ideali.
La divisione ereditaria può essere giudiziale,
contrattuale o testamentaria a seconda delle sue modalità attuative.
La
divisione ereditaria giudiziale, a sua volta, può concretarsi in un
procedimento di volontaria giurisdizione o contenzioso a seconda che vi
siano o meno conflitti in merito alla divisione.
La divisione
ereditaria contrattuale consiste in un normale contratto con funzione
divisoria e deve, a pena di nullità, essere redatto per iscritto se
nell'asse ereditario figurano beni immobili. In tal caso l'atto di
divisione è soggetto anche alla trascrizione presso l'Ufficio del
Registro Immobiliare.
La divisione ereditaria testamentaria è quella
che trova origine diretta o indiretta nella volontà del testatore. A
seconda dei casi si avrà: una divisione ereditaria fatta direttamente
dal testatore il quale istituirà gli eredi per quote e procederà
successivamente ad attribuire a ciascuno, in via divisionale, una parte
dei beni dell'asse (si tratta di una divisione soggetta ad impugnazione
per riduzione, rescissione o preterizione di erede); una divisione
ereditaria nella quale il testatore indica dei criteri non derogabili
per i condividenti (ad esempio l'attribuzione ad uno specifico coerede
di un determinato bene immobile); una divisione ereditaria secondo la
stima di persona designata dal testatore ed in questo caso il terzo è
chiamato a predisporre un progetto di divisione a carattere
obbligatorio che vincola gli eredi; una divisione ereditaria a cura
dell'esecutore testamentario ed in tal caso l'esecutore esegue una
divisione reale e non un progetto di divisione a carattere obbligatorio.
I soggetti partecipanti alla divisione ereditaria sono naturalmente i
coeredi ed i loro successori a titolo particolare ed universale. Devono
essere chiamati a partecipare i creditori dei comunisti e i loro aventi
causa iscritti e possono partecipare quelli non iscritti.
Non si può
procedere con la divisione ereditaria fino a che non sia nato il
coerede nascituro.
Gli incapaci partecipano alla divisione ereditaria
attraverso i soggetti che ne hanno la tutela.
Alla divisione ereditaria
devono partecipare, a pena di nullità, tutti i coeredi i quali hanno il
potere di domandare la divisione in ogni tempo, salve le sospensioni
derivanti dalla volontà dei coeredi, da quella del testatore o del
giudice.
Effettuata la divisione ereditaria, i beni assegnati si
considerano in proprietà del coerede assegnatario sin dall'apertura
della successione. La divisione ereditaria ha, cioè, effetto
retroattivo.
I coeredi si devono vicendevolmente la garanzia per
molestie ed evizioni derivanti da fatti precedenti alla divisione
ereditaria.
La divisione ereditaria può essere annullata nel termine
prescrizionale di cinque anni per violenza o dolo dal momento della
scoperta o della cessazione del fatto. Non può, invece, essere
annullata per errore nè risolta per inadempimento.
La divisione
ereditaria può essere, invece, rescissa per lesione oltre il quarto ed entro il termine perentorio di due anni dall'intervenuta divisione.
Allorchè al coerede siano attribuiti beni per un valore inferiore di
oltre 1/4 al valore della sua quota, questo potrà esperire l'azione di
rescissione entro il termine di due anni dalla divisione ereditaria. Il
coerede contro cui sia esercitata l'azione di rescissione, può
impedirne il corso ulteriore impedendo una nuova divisione ereditaria,
offrendo al coerede attore il supplemento idoneo a reintegrarne la
quota.
Non può essere esperita l'azione di rescissione ove sia stata stipulata una transazione divisoria o nel caso in cui la vendita del diritto ereditario sia stata fatta a rischio e pericolo dell'acquirente.
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