| La collazione |
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La collazione, disciplinata dagli artt. 737 e ss
del cc, è l'atto con il quale determinate figure di coeredi (figli
legittimi, naturali, legittimati e adottivi, loro discendenti e
coniuge) conferiscono agli altri coeredi tutto ciò che hanno ricevuto
in donazione diretta o indiretta dal de cuius.
Il successore per
rappresentazione deve conferire, a titolo di collazione, anche quanto
donato al suo rappresentato.
La collazione, per i beni mobili, può
avvenire solo per imputazione e, cioè, mediante riduzione della propria
quota del valore corrispondente alla donazione ricevuta.
Con
riferimento ai beni immobili, invece, la collazione può avvenire per
imputazione ovvero, se l'immobile non è stato alienato o ipotecato, in
natura. La collazione in natura consiste nel conferimento dell'immobile
donato in natura alla massa ereditaria. La collazione in natura è, in
ogni caso, una facoltà per il soggetto ad essa tenuto e non un obbligo.
La collazione per imputazione si fa per il valore che il bene donato ha
al momento dell'apertura della successione.
Ai sensi dell'art. 742 cc
non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione
e quelle sostenute per malattia, nè quelle ordinarie fatte per
abbigliamento o per nozze.
Ai sensi dell'art. 737 cc, il donante può
dispensare il donatario dall'obbligo di procedere alla collazione. Si
tratta di una liberalità supplementare, valida nei limiti della quota
disponibile del defunto. Si discute se la dispensa dalla collazione
costituisca un patto accessorio della donazione, con il conseguente
obbligo di rispettarne i vincoli di forma o un negozio autonomo con la
conseguente libertà della forma.
Sotto il profilo teorico, la
collazione, secondo dottrina e giurisprudenza, è un'obbligazione che fa
carico al coerede donatario e grava sugli altri coeredi. La
giurisprudenza ritiene inoltre ammissibile la collazione volontaria, su
espressa volontà del donante, con riferimento a soggetti diversi da
quelli indicati dall'art. 737 cc nonchè in relazione ad oggetti
ulteriori (ad esempio con riguardo ai legati).
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