| L'obbligazione alimentare e il diritto agli alimenti |
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L'obbligazione alimentare è disciplinata dagli
artt. 433 e ss. del c.c. e presuppone, da un lato, la sussistenza
di uno specifico rapporto giuridico (di diritto di famiglia o conseguente a
donazioni fatte dall'alimentando) tra il soggetto tenuto agli
alimenti ed il benificiario e, dall'altro lato, la situazione di
bisogno dell'alimentando (che, peraltro, determina anche la misura
degli alimenti).
Il diritto agli alimenti ha natura di diritto
personale con la conseguenza di essere intrasmissibile,
imprescrittibile, impignorabile, insuscettibile di essere sottoposto ad
esecuzione forzata, non alienabile, non suscettibile di essere
compensato, neppure in ordine agli arretrati (cfr. l'art. 447 c.c.).
Il diritto agli alimenti che origina
dall'obbligazione alimentare di cui agli artt. 433 c.c. e ss. si
distingue dal diritto al mantenimento che origina, ad esempio, dalla
filiazione o dalla separazione con addebito in quanto si caratterizza
per la situazione di bisogno dell'alimentando che non costituisce presupposto costitutivo del diritto di mantenimento; il diritto agli alimenti, inoltre, pur dovendo tenere conto delle differenze di posizione sociale, è limitato, quanto al suo ammontare, proprio dallo stato di bisogno nel senso che esso non può eccedere la misura necessaria ad eliminare la situazione di bisogno medesima. Il diritto al mantenimento, invece, ha un oggetto più ampio comprendendo la soddisfazione non solo dei bisogni primari di vita ma anche delle esigenze non primaria correlate con un determinato tenore di vita.
L'obbligazione alimentare (e il diritto agli
alimenti che ne consegue) sono, nel loro complesso, espressione del
principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Cost.
Esiste un ordine di graduazione di soggetti passivi dell'obbligazione alimentare; a mente dell'art. 433 c.c., dunque, l'obbligazione alimentare grava, nell'ordine:
sul coniuge;
sui figli
legittimi, legittimati, naturali e adottivi e, in loro mancanza, sui
discendenti prossimi, anche naturali;
sui genitori e, in loro mancanza,
sugli ascendenti prossimi, anche naturali e sugli adottanti;
sui generi
e sulle nuore;
sui suoceri e sulle suocere.
sui fratelli e sorelle, nei limiti dello stretto necessario.
In ogni caso, salvo che la
donazione sia obnuziale o remuneratoria, il donatario è obbligato, nei
limiti del valore della donazione ricevuta, con priorità su tutti gli
altri obbligati (cfr. l'art. 437 c.c.).
L'obbligazione alimentare che
grava sugli affini cessa quando viene meno il vincolo che determina
l'affinità e, cioè, quando la persona che ha diritto agli alimenti è
passata a nuove nozze o quando il coniuge da cui deriva l'affinità e i
figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti
sono morti.
Il presupposto fondamentale del diritto agli
alimenti è naturalmente lo stato di bisogno, quale definito dall'art.
438 c.c., a mente del quale gli alimenti possono essere chiesti solo da
chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio
mantenimento. La misura del diritto agli alimenti è proporzionata, poi,
alla situazione di bisogno di chi li domanda ed alle condizioni
economiche di chi deve somministrarli. L'entità del bisogno, così come
l'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento, debbono
essere valutate in relazione alle capacità psico fisiche della persona,
alla sua posizione sociale ed alle reali possibilità di svolgere
un'attività lavorativa consona alla posizione sociale stessa.
L'obbligazione che grava sugli obbligati di pari
grado è di tipo parziario nel senso che ciascun obbligato deve
concorrere alla prestazione in proporzione alle proprie condizioni
economiche; ha natura parziaria anche l'obbligazione che coinvolge
obbligati di grado anteriore non in grado di sopportare interamente
l'onere della prestazione e gli obbligati di grado posteriore.
L'autorità giudiziaria (il Presidente del Tribunale) può porre
provvisoriamente a carico di uno solo tra gli obbligati di pari grado
l'obbligazione alimentare, salvo il regresso nei confronti dei co
obbligati.
L'obbligazione alimentare è un'obbligazione di
durata e può, dunque, essere rivista, nell' ammontare del diritto agli
alimenti, ovvero nella titolarità passiva dell'obbligazione alimentare
con il variare delle condizioni economiche dell'alimentando del
soggetto chiamato a prestare gli alimenti o degli obbligati di grado
anteriore. In ogni caso l'obbligato di grado posteriore non può essere
liberato dall'obbligazione alimentare se non quando sia stato imporsto
all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti (cfr.
art. 440 c.c.).
L'obbligazione alimentare, inoltre, può essere adempiuta o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati oppure accogliendo e mantenendo nella propria casa il titolare del diritto agli alimenti.
Il diritto agli alimenti decorre dal giorno della
domanda giudiziale ovvero dal giorno della messa in mora, qualora segua
la domanda giudiziale nel termine dei successivi sei mesi.
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