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il legato
Le fattispecie di invalidità che possono
legittimare l'impugnazione del testamento possono discendere dalla
normativa generale in materia di contratti e dalle norme specifiche che
disciplinano le successioni che prevedono l'impugnazione del testamento
per vizi che ne determinano la nullità o l'annullabilità.
Legittima,
sotto il profilo formale, l'impugnazione del testamento per nullità, la
mancanza dell'autografia e/o della sottoscrizione nel testamento
olografo o la mancanza della redazione in forma scritta delle dichiarazioni
del testatore da parte del notaio e/o la mancanza di sottoscrizione da
parte di questo e/o da parte dei testimoni e/o da parte del testatore
nel testamento pubblico.
Costituiscono, invece, vizi sostanziali che
legittimano l'impugnazione del testamento per nullità, la contrarietà
della disposizione a norme imperative, all'ordine apubblico o al buon
costume (si pensi, nell'ambito delle successioni, ai testamenti
collettivi reciproci o congiuntivi, alla violazione del divieto dei
patti successori, a disposizioni che siano rimesse, quanto alla
determinazione del beneficiario e/o dell'oggetto al mero arbitrio di un
terzo).
Tra i motivi di nullità che legittimano l'impugnazione del
testamento, occorre ricordare che la condizione illecita o impossibile,
di norma, si considera come non apposta salvo che abbia costituito
l'unico motivo determinante della disposizione testamentaria.
Il
motivo, di norma irrilevante in ambito contrattuale, determina la
nullità della disposizione testamentaria se è illecito ed è stato il
solo che ha determinato il testatore a disporre per testamento a
condizione che esso risulti dal testamento stesso (art. 626 cc).
Eccettuati i vizi formali di cui all'art. 606 cc, gli altri vizi di
forma legittimano l'impugnazione del testamento ma si tratta di
un'azione d'annullamento soggetta al termine di prescrizione
quinquennale dal momento in cui è stata data esecuzione alla
disposizione testamentaria. Sotto il profilo sostanziale il testamento
è annullabile ove il testatore sia incorso in errore, ovvero abbia subito violenza e dolo. L'impugnazione del testamento può essere
promossa da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di
cinque anni dal momento in cui sia stato scoperto il motivo
d'invalidità.
Il testamento, nel termine di cinque anni dal momento in
cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie, può essere
impugnato per incapacità del testatore al momento in cui ha redatto il
testamento.
L'art. 590 cc prevede la possibilità di sanare le
disposizioni testamentarie nulle, da parte di chi era legittimato alla
loro impugnazione, dandovi volontaria esecuzione ovvero procedendo ad
una conferma espressa. Secondo la dottrina, nonostante l'ampiezza della
formula di cui all'art. 590 cc, non tutte le disposizioni testamentarie
sarebbero suscettibili di conferma ma solo quelle disposizioni che, se
fossero contenute in un negozio tra vivi, sarebbero considerate valide
(disposizioni a favore di soggetti incapaci a ricevere per testamento o
rimesse all'arbitrio del terzo, in esecuzione di patti successori ecc.
ecc.). Secondo altra dottrina, invece, l'ampia formulazione di cui
all'art. 590 cc non ammetterebbe alcuna forma d'interpretazione
restrittiva.
Si discute, infine, se sia suscettibile di conferma anche il testamento orale (c.d. testamento nuncupativo). L'opinione contraria ravvisa nel testamento nuncupativo non già un testamento nullo ma un testamento inesistente e, come tale, insuscettibile di conferma tacita o espressa.
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