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L'impugnazione del testamento
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Le fattispecie di invalidità che possono legittimare l'impugnazione del testamento possono discendere dalla normativa generale in materia di contratti e dalle norme specifiche che disciplinano le successioni che prevedono l'impugnazione del testamento per vizi che ne determinano la nullità o l'annullabilità.
 
Legittima, sotto il profilo formale, l'impugnazione del testamento per nullità, la mancanza dell'autografia e/o della sottoscrizione nel testamento olografo o la mancanza della redazione in forma scritta delle dichiarazioni del testatore da parte del notaio e/o la mancanza di sottoscrizione da parte di questo e/o da parte dei testimoni e/o da parte del testatore nel testamento pubblico.
 
Costituiscono, invece, vizi sostanziali che legittimano l'impugnazione del testamento per nullità, la contrarietà della disposizione a norme imperative, all'ordine apubblico o al buon costume (si pensi, nell'ambito delle successioni, ai testamenti collettivi reciproci o congiuntivi, alla violazione del divieto dei patti successori, a disposizioni che siano rimesse, quanto alla determinazione del beneficiario e/o dell'oggetto al mero arbitrio di un terzo).
 
Tra i motivi di nullità che legittimano l'impugnazione del testamento, occorre ricordare che la condizione illecita o impossibile, di norma, si considera come non apposta salvo che abbia costituito l'unico motivo determinante della disposizione testamentaria.
 
Il motivo, di norma irrilevante in ambito contrattuale, determina la nullità della disposizione testamentaria se è illecito ed è stato il solo che ha determinato il testatore a disporre per testamento a condizione che esso risulti dal testamento stesso (art. 626 cc).
 
Eccettuati i vizi formali di cui all'art. 606 cc, gli altri vizi di forma legittimano l'impugnazione del testamento ma si tratta di un'azione d'annullamento soggetta al termine di prescrizione quinquennale dal momento in cui è stata data esecuzione alla disposizione testamentaria. Sotto il profilo sostanziale il testamento è annullabile  ove il testatore sia incorso in errore, ovvero abbia subito violenza e dolo. L'impugnazione del testamento può essere promossa da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di cinque anni dal momento in cui sia stato scoperto il motivo d'invalidità.
 
Il testamento, nel termine di cinque anni dal momento in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie, può essere impugnato per incapacità del testatore al momento in cui ha redatto il testamento.
 
L'art. 590 cc prevede la possibilità di sanare le disposizioni testamentarie nulle, da parte di chi era legittimato alla loro impugnazione, dandovi volontaria esecuzione ovvero procedendo ad una conferma espressa. Secondo la dottrina, nonostante l'ampiezza della formula di cui all'art. 590 cc, non tutte le disposizioni testamentarie sarebbero suscettibili di conferma ma solo quelle disposizioni che, se fossero contenute in un negozio tra vivi, sarebbero considerate valide (disposizioni a favore di soggetti incapaci a ricevere per testamento o rimesse all'arbitrio del terzo, in esecuzione di patti successori ecc. ecc.). Secondo altra dottrina, invece, l'ampia formulazione di cui all'art. 590 cc non ammetterebbe alcuna forma d'interpretazione restrittiva. 
 
Si discute, infine, se sia suscettibile di conferma anche il testamento orale (c.d. testamento nuncupativo). L'opinione contraria ravvisa nel testamento nuncupativo non già un testamento nullo ma un testamento inesistente e, come tale, insuscettibile di conferma tacita o espressa.




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