| L'esecutore testamentario |
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Come chiarito dalla giurisprudenza e dalla
dottrina, quello dell'esecutore testamentario è un ufficio di diritto
privato non rappresentativo; l'esecutore testamentario, infatti, esegue
l'incarico in proprio e coltivando l'interesse all'esatta esecuzione
della volontà testamentaria.
La figura dell'esecutore testamentario è
prevista e disciplinata dagli artt. 700 e ss cc.
L'esecutore
testamentario viene nominato direttamente dal testatore nel testamento
al fine di dare esatta esecuzione alle sue ultime volontà. L'esecutore
testamentario deve avere la piena capacità d'agire ed accettare (o
rinunziare a) l'incarico davanti al Tribunale dell'aperta successione.
La sua accettazione o la sua rinuncia devono essere annotate nel
registro delle successioni.
L'esecutore testamentario, una volta
nominato ed accettato l'incarico, ha la rappresentanza processuale
attiva e passiva dell'eredità, il potere e l'obbligo di amministrarla
(con atti diretti a conservarla, a liquidarla e a gestirla) ed il
correlato possesso dei beni ereditari.
Il suo possesso sui beni
ereditari dura per un anno ed è prorogabile dall'autorità giudiziaria
per un altro anno ai sensi dell'art. 703 cc.
Con riferimento agli atti
di straordinaria amministrazione, l'esecutore testamentario è tenuto a
richiedere l'autorizzazione al Tribunale dell'aperta successione salvo
che non si tratti di atti espressamente autorizzati dal testatore.
L'esistenza dell'esecutore testamentario esclude i poteri di
amministrazione del chiamato prima dell'accettazione e la possibilità
di nomina del curatore dell'eredità giacente. Di contro la nomina
dell'esecutore testamentario è esclusa dall'accettazione beneficiata da
parte di uno dei chiamati alla successione.
All'esecutore testamentario
può essere delegata anche l'incombenza di procedere con la divisione
ereditaria; la divisione posta in essere dall'esecutore testamentario
ha carattere reale, ai sensi dell'art. 706 cc.
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