| L'eredità |
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L'eredità è il complesso dei rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo al de cuius.
In tal senso, l'eredità è
tradizionalmente indicata come un'universalità di diritto. Le
situazioni giuridiche costituenti l'eredità, infatti, costituiscono un
complesso unitario per volontà del legislatore e non per una situazione
di fatto (come , ad esempio, l'azienda dove la destinazione dei singoli beni all'esercizio
dell'azienda medesima è effettuata dal titolare dell'impresa).
L'eredità, come detto, è costituita dall'insieme delle
situazioni giuridiche, con l'esclusione delle situazioni soggettive personali e non trasmissibili.
Sono
trasmissibili mortis causa i diritti patrimoniali, compresi i diritti
potestativi.
Non fanno, invece, parte dell'eredità, in quanto non
trasmissibili, i diritti reali legati alla vita della persona
(usufrutto, uso, abitazione), i rapporti intuitu personae (ad esempio
il mandato), le sanzioni amministrative, il diritto morale d'autore, i
diritti della personalità, nonchè, in generale, i rapporti di diritto
pubblico (si pensi, a titolo d'esempio, alle licenze di commercio).
L'eredità, prima dell'accettazione della delazione, è un patrimonio
autonomo privo del titolare ma soggetto ad atti d'amministrazione,
vigilanza e conservazione.
Nella fase che precede l'accettazione, che retroagisce sino al momento dell'apertura della successione, il potere e l'obbligo di amministrare i beni dell'asse ereditario, spettano, a seconda della concreta situazione di fatto sussistente dopo l'apertura della successione, a diversi soggetti:
il curatore
dell'eredità giacente;
l'esecutore testamentario;
il chiamato
all'eredità.
Il chiamato all'eredità è colui che, pur essendo stato
chiamato a succedere, ancora non ha accettato l'eredità.
Tra il momento
dell'apertura della successione e quello dell'accettazione
dell'eredità, il chiamato è titolare di una serie di poteri tra cui:
il
diritto d'accettare l'eredità (si tratta di un diritto, a sua volta,
trasmissibile mortis causa);
il possesso dei beni ereditari ed il
diritto di esercitare le relative azioni possessorie;
il diritto di
porre in essere atti di vigilanza, di amministrazione e di
conservazione dei beni ereditari.
Con riferimento agli atti di straordinaria
amministrazione dell'eredità, tuttavia, il chiamato, ove non intenda
essere considerato erede puro e semplice, dovrà chiedere la preventiva
autorizzazione del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione.
Il chiamato all'eredità perde i diritti connessi all'apertura della
successione in caso di nomina del curatore dell'eredità giacente
(nomina che non può, però, avvenire se il chiamato all'eredità è nel
possesso dei beni ereditari) o in caso di rinuncia, li consolida in
caso di accettazione dell'eredità.
Il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari, ai sensi
dell'art. 485 c.c., diventa erede puro e semplice se omette la
redazione dell'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione oppure se non dichiara di accettare con
beneficio d'inventario entro 40 giorni dalla sua redazione.
Il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, ai sensi dell'art. 487 cc, ove dichiari d'accettare con il beneficio dell'inventario, deve realizzare l'inventario nei tre mesi successivi altrimenti si considera erede puro e semplice.
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