| L'adozione dei bambini e l'adozione speciale |
|
Argomenti correlati la L. n. 184 del 4 maggio 1983 l'affidamento temporaneo del minore
La disciplina dell’adozione dei bambini minori d'età trova la sua fonte
nella L. n. 184 del 4 maggio 1983 che ha organicamente regolato la materia
individuando i requisiti, prevedendo la procedura e determinando gli effetti
dell’adozione c.d. legittimante o piena.
La l. n. 184 del 4 maggio 1983 disciplina, altresì, agli artt. da
La disciplina dell’adozione dei maggiorenni è, invece, contenuta negli artt.
291 e ss. del codice civile. L’adozione dei bambini minori d'età di cui alla richiamata L. n. 184 del 4 maggio 1983 produce, come effetto, quello di conferire al minore adottato lo status di figlio legittimo dei genitori adottivi (effetto legittimante), recidendo i precedenti legami familiari con i genitori naturali e con le rispettive famiglie (c.d. effetto risolutivo, salvo il divieto di contrarre matrimonio che permane nonostante l’adozione). Affinché si possa procedere all’adozione di minori devono concorrere specifici requisiti sia in capo all’adottante sia in capo al minore adottando.
Gli adottanti devono essere coniugati (l’adozione di bambini è, dunque,
preclusa ai singles e alle coppie di fatto)
e conviventi da almeno tre anni e debbono avere un’età superiore a
quella del minore di almeno 18 anni e di non più di 45 anni e devono essere in
concreto idonei ad educare istruire e mantenere il minore adottando. Con riferimento all’adottando, deve sussistere lo stato di adottabilità che viene dichiarato dal Tribunale dei Minorenni del luogo in cui si trova il minore, in contraddittorio con il minore stesso e con i genitori o parenti tenuti alla sua assistenza. La sentenza che pronuncia sullo stato di adottabilità viene emessa in camera di consiglio sentito il P.M. Successivamente alla pronuncia sullo stato di adottabilità, su istanza degli interessati all’adozione, il Tribunale dei Minorenni dispone l’affidamento preadottivo che deve durare almeno un anno e, all’esito di tale periodo, decide sull’adozione del minore con sentenza emessa in Camera di Consiglio. L’adottando deve prestare, inoltre, il proprio consenso all’adozione se di età superiore ai 14 anni e deve essere sentito se di età non inferiore a 12 anni.
La l. n. 149 del 28 marzo 2001, che ha innovato la
disciplina dell’adozione dei bambini minori d'età di cui alla L. n. 184 del
L’adozione speciale di cui agli artt. da L’adozione speciale è ammessa solo in tassative ipotesi e, cioè: quando il minore è orfano di madre e di padre e l’adottante è parente fino al 6° grado o ha stabilmente instaurato con il minore un rapporto affettivo prima della morte dei genitori; quando l’adottante è coniuge del genitore del minore; quando vi è la constatata impossibilità di procedere con l’affidamento preadottivo. E’ chiaro che l’interpretazione lata o ristretta di quest’ultima ipotesi può determinare un sensibile incremento del ricorso all’adozione speciale in considerazione della semplificazione della procedura rispetto all’adozione ordinaria. |












