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L'accettazione dell'eredità

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L'accettazione d'eredità è un negozio unilaterale non recettizio con il quale il delato accetta l'offerta d'eredità al medesimo destinata, acquistando la qualità d'erede.

L'accettazione dell'eredità può essere espressa, tacita o presunta.

L'accettazione espressa consiste in una dichiarazione per atto pubblico o per scrittura privata con la quale viene accettata la delazione; essa è un atto puro che non ammette l'apposizione di elementi accidentali come condizioni o termini sotto pena di nullità;

l'accettazione tacita consiste in una condotta significativa della volontà d'accettare (parte della dottrina, al riguardo, ha ravvisato la sussistenza di un negozio d'attuazione); la vendita, la donazione o la rinuncia verso corrispettivo dei propri diritti ereditari costituiscono altrettanti esempi di accettazione tacita dell'eredità. Ulteriori esemplificazioni possono essere l'esperimento dell'azione di riduzione o dell'azione di risoluzione di contratti stipulati in vita dal de cuius. Non costituiscono, invece, forme di accettazione tacita dell'eredità, gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione del chiamato ai sensi dell'art. 460 cc.

In talune ipotesi, l'accettazione dell'eredità è presunta dalla legge e si connette a fatti dai quali esula ogni esame della volontà negoziale del delato. Si tratta, ad esempio, del decorso dei termini di cui agli artt. 485 e 487 cc, della successione dello Stato, della sottrazione di beni dall'attivo ereditario da parte del chiamato all'eredità.

L'accettazione dell'eredità, come visto, è un atto negoziale unilaterale e recettizio; tra gli ulteriori caratteri di tale negozio vi è quello della retroattività degli effetti al momento dell'apertura della successione e dell'irrevocabilità; non può essere annullato per errore, mentre è ammessa l'impugnativa per violenza o dolo o per incapacità naturale o legale.

Il diritto d'accettare l'eredità, salvo che il chiamato sia nel possesso dei beni dell'asse, si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione; un termine inferiore può essere assegnato al delato da chiunque vi abbia interesse con l'esperimento dell'azione interrogatoria. Un termine più breve per l'accettazione dell'eredità può essere assegnato al delato anche dal de cuius mediante il testamento.

L'accettazione dell'eredità, ove riguardi un'universalità comprendente anche beni immobili, ai fini della continuità delle trascrizioni, va trascritta.

Dubbi sussistono se possa essere accettata la delazione per legge e rinunciare a quella per testamento o viceversa in quanto, a parere della dottrina, la delazione è unica; ciò che è confermato dal fatto che l'accettazione dell'eredità ab intestato produce effetti anche in relazione al testamento eventualmente successivamente scoperto (cfr Cass Civ n 12575 del 2000)

 





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