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L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

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La disciplina dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è contenuta negli artt. 484 e ss. cc.
 
L'accettazione dell'eredità senza beneficio di inventario determina la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede.
 
L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, mantendendo distinto il patrimonio del de cuius da quello dell'erede, produce una serie di conseguenze giuridiche di rilievo.
 
Innanzi tutto l'erede mantiene inalterati i rapporti di credito e debito che aveva nei confronti del de cuius; poi non è tenuto a rispondere dei debiti ereditari se non nei limiti del valore dell'attivo ed esclusivamente con i beni dell'eredità.
 
I creditori del de cuius, con riferimento ai beni ereditari, prevalgono sui creditori dell'erede e, per il principio della par condicio, non possono iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del patrimonio ereditario.
 
Il codice, agli artt. 485 e 487 c.c., prevede diversi termini per l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario a seconda che il delato sia o non sia nel possesso dei beni dell'eredità.
 
Nel primo caso, ha tre mesi di tempo prorogabili per redigere l'inventario altrimenti viene considerato erede puro e semplice (redatto l'inventario ha, poi, quaranta giorni di tempo per dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità, in difetto è considerato erede puro e semplice).
 
Il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni, può fare la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario finchè non è prescritto il termine per accettarla. Fatta la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, ha tre mesi di tempo prorogabili per redigere l'inventario altrimenti si considera erede puro e semplice.
 
Tutti gli eredi hanno il diritto di accettare l'eredità con beneficio di inventario; le persone giuridiche e i soggetti incapaci devono farlo. Quello dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è un procedimento complesso che inizia con una dichiarazione d'accettazione espressa ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale ove si è aperta la successione. La dichiarazione viene inserita nel registro delle successioni e trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari. Alla dichiarazione segue l'inventario, da redigersi nei modi di cui agli artt. 796 e ss. c.p.c., che deve essere analogamente inserito nel registro delle successioni.
 
L'erede con beneficio di inventario deve pagare i debiti dell'eredità e potrà farlo:
 
con la liquidazione individuale ove non vi sia opposizione da parte di creditori o legatari, ed ove non decida di procedere con la liquidazione concorsuale; con la liquidazione individuale, l'erede con beneficio d'inventario paga creditori e legatari nell'ordine e nel tempo in cui si presentano, tale procedimento si conclude allorchè si matura, con riferimento a ciascuno dei diritti oggetto dei crediti e/o dei legati il tempo di prescrizione ordinario;
 
con la liquidazione concorsuale di cui agli artt. 498 e ss. del cc.; essa si attua attraverso le seguenti fasi: formazione dello stato passivo, liquidazione dell'attivo, formazione dello stato di graduazione, pagamento dei creditori secondo l'ordine dello stato passivo;
 
con il rilascio dei beni ai creditori e ai legatari di cui agli artt. 507 e ss. del cc.,  attraverso cui l'erede con beneficio di inventario lascia l'incombenza del pagamento dei debitori e legatari ad un curatore il quale gli restituirà quanto residuerà all'esito della liquidazione e dei pagamenti.
 
Il codice tipicizza i casi che determinano la decadenza dal beneficio dell'inventario.
 
Si tratta, ad esempio, dell'omissione della denuncia di beni appartenenti all'asse ereditario di cui all'art. 494 c.c. o della disposizioni di beni dell'asse senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 483 c.c.




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