| L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario |
|
Argomenti correlati il curatore dell'eredità giacente
La disciplina dell'accettazione dell'eredità con
beneficio di inventario è contenuta negli artt. 484 e ss. cc.
L'accettazione dell'eredità senza beneficio di inventario determina la
confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede.
L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, mantendendo
distinto il patrimonio del de cuius da quello dell'erede, produce una
serie di conseguenze giuridiche di rilievo.
Innanzi tutto l'erede
mantiene inalterati i rapporti di credito e debito che aveva nei
confronti del de cuius; poi non è tenuto a rispondere dei debiti
ereditari se non nei limiti del valore dell'attivo ed esclusivamente
con i beni dell'eredità.
I creditori del de cuius, con riferimento ai
beni ereditari, prevalgono sui creditori dell'erede e, per il principio
della par condicio, non possono iscrivere ipoteca giudiziale sui beni
del patrimonio ereditario.
Il codice, agli artt. 485 e 487 c.c.,
prevede diversi termini per l'accettazione dell'eredità con beneficio
di inventario a seconda che il delato sia o non sia nel possesso dei
beni dell'eredità.
Nel primo caso, ha tre mesi di tempo prorogabili per
redigere l'inventario altrimenti viene considerato erede puro e
semplice (redatto l'inventario ha, poi, quaranta giorni di tempo per
dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità, in difetto è considerato
erede puro e semplice).
Il chiamato all'eredità che non è nel possesso
dei beni, può fare la dichiarazione di accettazione dell'eredità con
beneficio di inventario finchè non è prescritto il termine per
accettarla. Fatta la dichiarazione di accettazione dell'eredità con
beneficio di inventario, ha tre mesi di tempo prorogabili per redigere
l'inventario altrimenti si considera erede puro e semplice.
Tutti gli
eredi hanno il diritto di accettare l'eredità con beneficio di
inventario; le persone giuridiche e i soggetti incapaci devono farlo.
Quello dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è un
procedimento complesso che inizia con una dichiarazione d'accettazione espressa
ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale ove si è aperta
la successione. La dichiarazione viene inserita nel registro delle
successioni e trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari.
Alla dichiarazione segue l'inventario, da redigersi nei modi di cui
agli artt. 796 e ss. c.p.c., che deve essere analogamente inserito nel
registro delle successioni.
L'erede con beneficio di inventario deve
pagare i debiti dell'eredità e potrà farlo:
con la liquidazione
individuale ove non vi sia opposizione da parte di creditori o
legatari, ed ove non decida di procedere con la liquidazione concorsuale; con la liquidazione individuale, l'erede con beneficio d'inventario paga creditori e legatari nell'ordine e nel tempo in cui si presentano, tale procedimento si conclude allorchè si matura, con riferimento a ciascuno dei diritti oggetto dei crediti e/o dei legati il tempo di prescrizione ordinario;
con la liquidazione concorsuale di cui agli artt. 498 e ss.
del cc.; essa si attua attraverso le seguenti fasi: formazione dello stato passivo,
liquidazione dell'attivo, formazione dello stato di graduazione,
pagamento dei creditori secondo l'ordine dello stato passivo;
con il rilascio dei beni ai creditori e ai legatari di cui
agli artt. 507 e ss. del cc., attraverso cui l'erede con beneficio di
inventario lascia l'incombenza del pagamento dei debitori e legatari ad
un curatore il quale gli restituirà quanto residuerà all'esito della
liquidazione e dei pagamenti.
Il codice tipicizza i casi che
determinano la decadenza dal beneficio dell'inventario.
Si tratta, ad
esempio, dell'omissione della denuncia di beni appartenenti all'asse
ereditario di cui all'art. 494 c.c. o della disposizioni di beni
dell'asse senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 483 c.c.
|












