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Il riconoscimento del figlio naturale
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L'atto di riconoscimento del figlio naturale conferisce al figlio nato dai genitori non sposati gli stessi diritti e gli stessi obblighi che competono al figlio legittimo nei confronti del genitore che ha effettuato il riconoscimento.
 
La sola eccezione alla equiparazione piena tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti è la facoltà di commutazione della quota ereditaria dovuta ai figli naturali da parte dei figli legittimi di cui all'art. 537, 3° comma.
 
Nell'ambito del codice civile la fattispecie del riconoscimento del figlio naturale è disciplinata dagli artt. 250 e ss.
 
A mente dell'art. 250 c.c. il riconoscimento del figlio naturale può essere effettuato anche da genitore già coniugato e necessita l'assenso preventivo del figlio ultra sedicenne e quello dell'altro genitore naturale di figlio infrasedicenne che abbia già effettuato il riconoscimento (tale assenso, necessario anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, non può, peraltro, essere negato qualora il riconoscimento risponda agli interessi del figlio naturale).
 
Il codice contempla ipotesi nelle quali il riconoscimento del figlio naturale non è ammesso; si tratta del caso del riconoscimento di figli incestuosi e, cioè, figli nati da genitori legati da vincolo di parentela in linea retta all'infinito ed in linea collaterale entro il secondo grado ovvero da genitori legati da vincolo di affinità in linea retta (cfr. art. 251 c.c.) e del caso del riconoscimento di figli che posseggano già lo status di figli legittimi o legittimati e per i quali il riconoscimento si porrebbe in contrasto con tale status (cfr. art. 253 c.c.).

L'atto del riconoscimento del figlio naturale può effettutato contestualmente all'atto di nascita o può essere successivo e ricevuto dall'Ufficiale di Stato Civile ovvero contenuto in un atto pubblico o in un testamento, il conseguimento dello status di figlio naturale riconosciuto può peraltro conseguire anche all'utile esperimento di azioni giudiziali. La domanda di legittimazione, ove non accolta, produce gli effetti del riconoscimento del figlio naturale.L'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale è disciplinata dagli artt. 269 e ss. del c.c.
 
Ove l'atto di riconoscimento sia contenuto in un testamento, la sua eventuale revoca non elimina gli effetti del riconoscimento.
 
L'atto del riconoscimento del figlio naturale è produttivo di effetti di diritto familiare e, cioè, determina l'insorgenza, in capo al figlio naturale, dei diritti e degli obblighi e di tutte le altr situazioni soggettive previste dalla legge in favore e a carico del figlio legittimo (in particolare, le situazioni di cui all'art. 147 cc e 317-bis e 316 cc).

Si tratta di un atto che non tollera elementi accessori, come termini o condizioni (che si considerano come non apposti) e che non può essere revocato. Inoltre l'atto di riconoscimento del figlio naturale è personale e non può contenere indicazioni in merito all'altro genitore naturale.
 
Il riconoscimento del figlio naturale può essere impugnato da chi lo ha effettuato, dal figlio e da chiunque vi abbia interesse in caso di difetto di veridicità (in tal caso l'azione è imprescrittibile) e, dall'autore del riconoscimento, per violenza entro un anno dalla cessazione della violenza stessa oppure per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale, entro un anno dalla revoca dell'interdizione stessa (in tal caso l'azione può essere promossa anche dal rappresentante dell'interdetto).

La disciplina codicistica del riconoscimento del figlio naturale, quale ripercorsa nei suoi tratti essenziali, ha posto la questione della natura dell'atto di riconoscimento.
 
Secondo la prevalente dottrina e secondo la giurisprudenza di legittimità, si tratterebbe di una dichiarazione di scienza produttiva di effetti giuridici di diritto familiare (in tal senso si veda Cass. Civ. 20 novembre 2003, n. 17627).    
 
La tesi della dichiarazione di scienza, peraltro, non spiega perchè l'atto di riconoscimento di diritto familiare produce l'insorgenza di diritti e obblighi e perchè la stessa sia impugnabile per violenza e incapacità in caso d'interdizione. Si è cosi affermato che si tratterebbe di una dichiarazione di scienza con effetti costitutivi. Secondo altra parte della dottrina, invece, l'atto di riconoscimento del figlio naturale sarebbe una dichiarazione negoziale in cui, tuttavia, gli effetti giuridici sarebbero solo quelli stabiliti direttamente dalla legge. Secondo altra dottrina, infine, l'atto di riconoscimento del figlio naturale rientrerebbe nell'alveo dei negozi d'accertamento






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