| Il diritto di accrescimento |
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Il diritto di accrescimento, in ambito
successorio, indica quel fenomeno per il quale la quota d'eredità
devoluta ad un erede o a un legatario, ricorrendone i presupposti,
s'accresce in favore degli altri eredi o dei collegatari.
Il diritto di
accrescimento è disciplinato dagli artt. 674 e ss. con riferimento alla
successione per testamento e dall'art. 522 cc con riferimento alla
successione legittima (anche se, in questo caso, vi è chi dubita che si
tratti di un vero e proprio accrescimento, in quanto l'accrscimento si verifica anche in caso di diseguaglianza delle quote).
Il diritto di accrescimento
opera di diritto, non è rinunciabile ed ha effetto retroattivo nel
senso che i coeredi o i collegatari vedono accresciuta la propria quota
o l'oggetto del proprio legato sin dal momento dell'apertura della
successione. Il diritto di accrescimento determina, naturalmente, la
trasmissione dei relativi pesi ed oneri e degli eventuali debiti
inerenti la quota.
I presupposti per l'operatività del diritto
d'accrescimento in caso di istituzione di erede sono:
la sussistenza di
più eredi istituiti con il medesimo testamento;
il pari valore delle
quote (anche se vi è chi ritiene che l'accrescimento potrebbe, in caso
di espressa volontà del testatore, operare anche per quote diseguali);
la situazione per la quale uno o più eredi istituiti per testamento non
possano o non vogliano accettare l'eredità, salvo che il testatore non
abbia espresso una volontà contraria (ad esempio prevedendo una
sostituzione) e che non operi nè la rappresentazione, nè la
trasmissione della delazione. Nel caso in cui il diritto di
accrescimento non opera la quota dell'erede che non possa o non voglia
accettare l'eredità si devolve agli eredi legittimi.
L'art. 675 cc regola il diritto di accrescimento tra collegatari
stabilendo che, ove uno di essi non possa o non voglia accettare il
legato, la relativa quota s'accresca in favore degli altri. Con
riferimento ai collegatari non è necessario che tutte le disposizioni
risultino dal medesimo testamento essendo sufficiente che le stesse
abbiano il medesimo oggetto. Con riferimento al cousufrutto, l'art. 678
cc stabilisce che l'accrescimento si verifica anche quando uno dei
cousufruttuari viene a mancare dopo averlo acquistato.
Nelle successioni legittime, ai sensi dell'art. 522 cc, se il chiamato
non può o non vuole accettare la sua quota s'accresce in favore di
coloro che avrebbero con lui concorso, salva la rappresentazione (come
già detto si dubita che questa sia una vera e propria forma di
accrescimento stante la sua operatività anche con riferimento a quote
diseguali).
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