| La giurisprudenza sull'affidamento condiviso |
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Ove il regime di affidamento esclusivo della prole minorenne si sia consolidato nel tempo (nella specie, 3 anni), ben può disporsi - in sede di modifiche delle condizioni di separazione - l' affido condiviso in base alllart. 155 c.c., ma nel contempo sostanzialmente confermando il regime di frequentazione dei due genitori già vigente, atteso che, dopo tutto quel tempo, un consistente mutamento delle concrete modalità di frequentazione, con conseguente mutamento di indirizzo educativo, appare contrario alllinteresse della prole stessa.
Tribunale Milano sez. XI 19 novembre 2008 n. 14832
Nella causa di divorzio tra i coniugi dove si dispone l' affido condiviso del figlio, l'assegno di mantenimento in suo favore, non deve essere posto a carico di uno del genitori quando, con riferimento al reddito, alle proprietà, alla di loro situazione economica ed al tempo trascorso con il figlio stesso, tra i genitori risulta garantito il principio di proporzionalità.
Tribunale Modena sez. II 17 settembre 2008
Va mutato il regime di affidamento condiviso in affidamento esclusivo alla madre, senza peraltro mutare il regime stabilito delle visite e dei pernottamenti del figlio presso il padre, quando i contrasti e l'incomunicabiltà tra i genitori, non di per sé, ma per la loro rilevanza, ricadono effettivamente e significativamente sui rapporti della prole con i genitori.
Tribunale Bologna 15 gennaio 2008
In tema di divorzio, l'affidamento condiviso dei figli minori non è precluso dalla conflittualità tra i genitori (nella specie, è stato disposto l' affido condiviso di due adolescenti, di cui si è prevista la residenza nella casa già coniugale, assegnata alla madre, con suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, avendo il tribunale ritenuto irrilevante la conflittualità tra questi ultimi, relativa essenzialmente a scelte attinenti alla vita quotidiana dei figli e al riparto delle relative spese).
Corte appello Napoli 11 aprile 2007
In tema di separazione dei coniugi, deve escludersi l'affidamento condiviso del figlio minore (nella specie infradecenne), in caso di accesa conflittualità tra i coniugi, dovendosi preferire l' affido esclusivo, nell'interesse del minore, al genitore con cui lo stesso da anni convive, nonostante i buoni rapporti del minore stesso con l'altro genitore.
Tribunale Messina 05 aprile 2007
In tema di separazione dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore non è escluso dalla pur fortissima conflittualità tra i coniugi (nella specie, è stato disposto l' affido condiviso di un minore preadolescente, con previsione dell'esercizio disgiunto della potestà genitoriale e della domiciliazione privilegiata presso la madre, pur se quest'ultima, originaria affidataria esclusiva - allo scopo di marginalizzare la figura paterna - aveva indotto il minore ad avversare il padre, fino a determinare llinsorgere di uno stato patologico, sicché le sono state anche inflitte misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c).
Tribunale minorenni L'Aquila 26 marzo 2007
La contrarietà dell' affido condiviso all'interesse del minore deve essere interpretata restrittivamente (e ravvisata in una condotta del genitore gravemente pregiudizievole al figlio), altrimenti la nuova legge non troverebbe quasi mai applicazione nella pratica.
Tribunale Napoli sez. I 28 giugno 2006
La conflittualità anche aspra, tra i genitori non esclude, in sé, l'applicazione dell' affido condiviso , che, invece, è inapplicabile quando la conflittualità parentale si sostanzi nella negazione, da parte di un genitore, delle capacità psicopedagogiche dell'altro (nella specie, il marito aveva negato l'idoneità parentale della moglie per l'asserita omosessualità della stessa), presupponendo l' affido condiviso il reciproco riconoscimento della piena idoneità di entrambi i genitori.
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