| Giurisprudenza sul riconoscimento del figlio naturale |
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Effetti del riconoscimento del figlio naturale il regime dei rimborsi
Cassazione civile sez. I 25 febbraio 2009 n. 4588 Posto che il genitore, una volta accertata la filiazione naturale ovvero riconosciuto il figlio naturale , deve contribuire al mantenimento dalla nascita, nonché, dalla stessa data, deve rimborsare "pro quota" - secondo il regime delle obbligazioni solidali - l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio medesimo, tale rimborso va quantificato tenendo conto di quanto l'obbligato avrebbe dovuto corrispondere qualora il riconoscimento avesse avuto luogo fin dalla nascita del figlio , fermo che egli non può essere tenuto a contribuire anche a spese irragionevoli, operando pur sempre il principio secondo cui i genitori devono adempiere l'obbligo di mantenimento verso i figli in proporzione delle loro sostanze, secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, sicché deve escludersi che il genitore in parola abbia tacitamente accettato le spese sostenute dall'altro, conferendogli una sorta di delega in bianco che gli impedirebbe poi di contestarne le pretese (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che ha fatto corretta applicazione di tale principio, quantificando il rimborso a carico del padre motivando adeguatamente in relazione alle esigenze della figlia e alle condizioni economiche dei genitori, con conseguente incensurabilità in sede di legittimità dell'affermata eccessività delle spese di cui l'altro genitore aveva chiesto il rimborso). Corte appello Roma 07 gennaio 2009 n. 51 A norma dell'art. 261 c.c. il genitore che ha riconosciuto il figlio assume tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 147 e 148 c.c., collegandosi la relativa obbligazione allo "status" genitoriale e assumendo di conseguenza decorrenza dalla nascita del figlio , con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore che abbia successivamente riconosciuto il figlio (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali. Tribunale Salerno 11 ottobre 2008 Il riconoscimento del figlio naturale comporta l'assunzione di tutti i diritti e doveri propri della procreazione legittima, ivi compreso l'obbligo di mantenimento, che, per il suo carattere essenzialmente patrimoniale, esula dallo stretto contenuto della potestà genitoriale, e in relazione al quale, pertanto, non rileva (come, invece, avviene con riguardo a quest'ultima, a norma dell'art. 317 bis c.c.) la circostanza che i genitori siano o no conviventi, incombendo detto obbligo su entrambi, in quanto nascente dal fatto stesso della procreazione; sicché, pure nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali, come si desume, in particolare, dall'art. 148 c.c., richiamato dall'art. 261 c.c., che prevede l'azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, e senza, pertanto, che sia configurabile un caso di gestione di affari altrui, decorrendo l'obbligo in esame dalla nascita. Cassazione civile sez. I 11 luglio 2006 n. 15756 La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento , ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, a norma dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio , con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, in considerazione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione giudiziale di paternità naturale , il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio , spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale , con la conseguenza che detto momento segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso. Riconoscimento del figlio naturale ed opposizione dell'altro genitore - criteri di valutazione del giudice Cassazione civile sez. I 10 ottobre 2008 n. 24931 In tema di opposizione del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento del figlio minore infrasedicenne a quello dell'altro genitore, il giudice deve valutare l'interesse al riguardo del minore stesso, alla stregua delle prove acquisite (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva consentito al riconoscimento in parola, senza però tener conto delle prove addotte ovvero richieste dall'altro genitore, da cui si evincevano - o potevano evincersi se ammesse - gravi circostanze relative alla personalità e alla condotta di vita di quello che aveva chiesto e conseguito il riconoscimento , potenzialmente pericolose per il minore, atteso in particolare che il genitore in questione, sedicente cittadino sudanese, possedeva tre passaporti, recanti generalità incompatibili e distinte, sicché la sua stessa identificazione era dubbia, e che vi era il concreto rischio che lo stesso conducesse il figlio nella sua regione d'origine, il Darfur, ove era in corso un genocidio ai danni della popolazione cristiana, e, atteso inoltre che egli, fervente musulmano, pretendeva che il figlio seguisse tutti i precetti della sua fede). Cassazione civile sez. I 03 gennaio 2008 n. 4 Ritenuto che l'interesse del minore infrasedicenne, già riconosciuto dalla madre, al riconoscimento della paternità naturale è definito dal complesso dei diritti che a lui deriverebbero dal secondo riconoscimento , vale a dire dal diritto alla propria identità personale nella sua precisa ed integrale dimensione sociopsicofisica, il sacrificio della genitorialità paterna può essere giustificato, a tutela del minore, solo in presenza di gravi ed irreversibili motivi che inducano a prevedere, oltre ogni ragionevole dubbio, che con ogni probabilità il riconoscimento tardivo abbia a compromettere lo sviluppo psicofisico del minore, tanto più quando il genitore che vuol procedere al riconoscimento goda buona fama, non fa dubitare della sua piena disponibilità affettiva, e non abbia riconosciuto prima il figlio soprattutto a causa della propria immaturità adolescenziale e della totale, irremovibile chiusura nei suoi confronti del genitore che ha già riconosciuto il minore. Cassazione civile sez. I 11 febbraio 2005 n. 2878 Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, è un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 cost.; in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento , ove vi sia contrapposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento , può essere sacrificato - anche alla luce degli art. 3 e 7 della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la l. 27 maggio 1991 n. 176) - solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore. (Enunciando il principio di cui in massima, in un caso nel quale la richiesta del padre al tribunale di pronunciare sentenza in luogo del consenso mancante era stata presentata tre mesi dopo la nascita del bambino, la Corte cass. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che costituisse impedimento al secondo riconoscimento la presunta inidoneità del padre naturale a svolgere il compito genitoriale, desumibile dall'avere questi dimostrato scarso interesse verso il figlio , prima e dopo la nascita). riconoscimento del figlio naturale e cognome Cassazione civile sez. I 05 febbraio 2008 n. 2751 Quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, il giudice, prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, deve valutare l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto che è in gioco, oltre all'appartenenza del minore a una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a quel momento. Ne discende che dovrà ritenersi legittima l'attribuzione al minore del cognome del padre, in aggiunta a quello della madre, allorché il giudice, per un verso, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome, e, per altro verso, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito, con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità (suscettibile, in ipotesi, di sconsigliare l'aggiunta del patronimico). Cassazione civile sez. I 01 agosto 2007 n. 16989 Qualora il figlio naturale riconosciuto inizialmente dalla sola madre (con assunzione del solo cognome di questa) sia successivamente riconosciuto dal padre, correttamente il giudice del merito dispone l'aggiunta, all'originario cognome, di quello del padre dopo avere, da un lato, riconosciuto l'esigenza che il minore mantenga - con la conservazione del cognome materno - l'identità acquisita nella scuola e nell'ambiente in cui si svolge la sua vita di relazione, dall'altro lato, verificato se l'aggiunta a tale cognome di quello paterno (nella specie, contestato dalla ricorrente che chiedeva che il figlio conservasse esclusivamente il proprio cognome) rechi pregiudizio ed escludendo l'esistenza di un pregiudizio siffatto, tenuto conto sia della assenza di comportamenti negativi del padre di tale gravità da renderlo inidoneo a assumere il ruolo genitoriale, sia della auspicabile evoluzione positiva che potrà connotare il rapporto tra padre e figlio , per effetto della assunzione di tale ulteriore cognome. Cassazione civile sez. I 17 luglio 2007 n. 15953 Qualora venga dichiarata giudizialmente la paternità naturale nei confronti di un figlio minore in precedenza già riconosciuto dalla madre, l'ultimo comma dell'art. 262 c.c. demanda al giudice la decisione circa le modalità di assunzione del cognome paterno, che può essere aggiunto o anche sostituito a quello materno. Tale decisione - da maturare nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi dell'art. 2 cost. - è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata. la posizione processuale dei parenti nell'ambito dell'azione per il riconoscimento della paternità naturale Cassazione civile sez. I 03 aprile 2007 n. 8355 Ritenuto che, in tema di azioni di stato l'interesse a contraddire può essere anche morale e configurabile - nell'ipotesi di dichiarazione giudiziale di paternità naturale - non solo rispetto ai membri della famiglia legittima del preteso genitore, ma anche rispetto a quei parenti interessati alla tutela della famiglia legittima ed, in particolare, del nome della stessa che l'estraneo potrebbe assumere a seguito dell'accertamento della filiazione naturale ; ritenuto che (come si desume pure dalla Relazione del Guardasigilli al progetto definitivo del c.c.), al pari di quanto accade nell'ipotesi di riconoscimento di figlio naturale , deve essere attribuito un diritto di intervento autonomo a "chiunque sia interessato" a contraddire; ritenuto, ancora, che l'art. 276, comma 2, c.c. rivela chiaramente l'intenzione del legislatore di consentire ai parenti non eredi od agli aventi causa del preteso genitore naturale di contrastare l'azione in dissonanza da eventuali atteggiamenti di indifferenza o remissività dei legittimati passivi; ritenuto, infine, che sul piano etico/psico/sociale la famiglia mononucleare non costituisce più l'unica realtà nella quale possono alimentarsi, svilupparsi e consolidarsi i legami primari, dovendosi ormai tener conto dei più diversi soggetti interessati, comunque, a contrastare chi voglia "far parte della famiglia", nonché dell'autonomia di ciascuno degli interessi, riflesso della loro diversificazione, rispetto all'interesse dei legittimati passivi "ex lege": tutto quanto precede consente ai affermare che, pur non essendo un contraddittore "necessario", chiunque abbia l'interesse previsto dall'art. 276, comma 2, c.c. deve essere considerato interventore non adesivo, ma autonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 1, c.p.c. riconoscimento figlio naturale e ctu Cassazione civile sez. I 17 febbraio 2006 n. 3563 In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione; essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione. Pertanto, è legittima la sua ammissione, quale fonte di prova, nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, promosso dal curatore speciale nominato dal tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 74 l. 4 maggio 1983 n. 184, a seguito delle indagini conseguenti all'avvenuto riconoscimento , da parte di persona coniugata, di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Cassazione penale sez. VI 12 febbraio 2003 n. 17627 Il riconoscimento di un figlio come naturale integra non un atto di autonomia privata del genitore bensì una dichiarazione di scienza che è rivolta ad esprimere tale rapporto di discendenza, fondandosi sul fatto della procreazione. Ne consegue che risponde del delitto di alterazione di stato, ipotizzato dall'art. 567, comma 2, c.p. (falsità nella formazione di un atto di nascita) la falsa dichiarazione resa in sede di formazione dell'atto di nascita del neonato nella quale si attesti falsamente che il neonato sia figlio proprio e di persona che non intende essere nominata. |












