| La giurisprudenza sull'azione di disconoscimento della paternità |
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disconoscimento paternità termini per agire
Cassazione civile sez. I 23 ottobre 2008 n. 25623
In tema di azione di disconoscimento della paternità proposta dal marito per adulterio della moglie, il termine annuale di decadenza decorre dal momento della conoscenza da parte del marito dell'adulterio medesimo, e non da quello in cui egli abbia acquisito la certezza della incompatibilità genetica del figlio.
celamento parto e azione di disconoscimento - prove ematologiche rifiuto da parte del curatore del minore argomenti di prova Cassazione civile sez. I 06 giugno 2008 n. 15088 In tema di disconoscimento della paternità , ove l'azione sia promossa per celamento della gravidanza, l'esperimento della prova ematologica e genetica non è subordinato all'esito positivo della prova della predetta circostanza, in tal senso deponendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 235, comma 1, n. 2, c.c., imposta dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale del n. 3 dello stesso articolo, nella parte in cui subordinava l'esame delle prove tecniche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie (cfr. Corte cost., sent. n. 266 del 2006), nonché il rilievo che tale fattispecie si pone come ipotesi parallela all'adulterio, in quanto l'anomalia del comportamento della moglie consente di dubitare, secondo l'id quod plerumque accidit, che il figlio sia stato generato dal presunto padre. L' art. 235, comma 1, n. 2, c.c. nel limitare l'azione di disconoscimento di paternità alla impotenza del marito, anche soltanto di generare, nel periodo compreso tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno antecedente la nascita, non esclude la possibilità di fare ricorso alle indagini ematico-genetiche ad integrazione della prova dell'impotentia generandi. Di conseguenza ben può il giudice di merito trarre argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., dal rifiuto della madre e del curatore speciale del minore di consentire la sottoposizione di quest'ultimo all'esperimento della prova ematico-genetica. disconoscimento paternità e prove ematologiche - non necessaria la prova dell'adulterio Cassazione civile sez. I 03 aprile 2007 n. 8356 In tema di disconoscimento della paternità, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 235, comma 1, n. 3, c.c. (Corte cost., sentenza n. 266 del 2006), è possibile dare ingresso alle prove genetiche e a quelle ematologiche, rivolte ad acclarare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, indipendentemente dalla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Corte costituzionale 06 luglio 2006 n. 266 È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 24 cost., l’art. 235 comma 1 n. 3 c.c., nella parte in cui ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità subordina l’esame delle prove tecniche, da cui risulta "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre", alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie. |












