| Giurisprudenza in materia di patti successori |
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patti successori istitutivi: è richiesto un vincolo giuridico a testare Cassazione civile sez. II 08 ottobre 2008 n. 24813
Non ricorre un patto successorio vietato, nullo
ai sensi dell'art. 458 c.c., quando tra le parti non sia intervenuta
alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia solo
manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di
disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa
verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a
limitare la piena libertà del testatore che è oggetto di tutela
legislativa. L'accordo vietato, pertanto, deve essere inteso a far
sorgere un vero e proprio "vinculum iuris", di cui la successiva
disposizione testamentaria costituisce l'adempimento.
Cassazione civile sez. II 09 maggio 2000 n. 5870
Ricorre un patto successorio istitutivo, nullo
ai sensi dell'art. 458 c.c. nella convenzione avente ad oggetto la
disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta che
costituisca l'attuazione dell'intento delle parti, rispettivamente, di
provvedere in tutto o in parte alla propria successione e di acquistare
un diritto sui beni della futura proprietà a titolo di erede o
legatario. Tale accordo deve essere inteso a far sorgere un vero e
proprio "vinculum iuris" di cui la successiva disposizione
testamentaria costituisce l'adempimento. Conseguentemente deve essere
esclusa la sussistenza di un patto successorio quando tra le parti non
sia intervenuta alcuna convenzione e la persona della cui eredità
trattasi abbia solo manifestato verbalmente all'interessato o a terzi
l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso
che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è
quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore che è oggetto
di tutela legislativa.
Conseguenza della nullità di patti successori rinunciativi Cassazione civile sez. II 26 agosto 2002 n. 12474
Dalla nullità del contratto contenente un patto
successorio cosiddetto rinunciativo deriva il diritto delle parti di
ottenere la restituzione delle eventuali somme versate al rinunciante
in esecuzione del patto, in applicazione dei principi relativi
all'indebito oggettivo, diritto soggetto a prescrizione, non potendo
presumersi la natura liberale delle attribuzioni effettuate in
esecuzione del patto, in quanto a questo scopo è necessario individuare
con precisione da quali elementi fosse desumibile l'"animus donandi" e
verificare l'esistenza dei prescritti requisiti di forma.
patti successori e testamenti reciproci Tribunale Milano 02 novembre 1998
Quando due testatori dispongono l'uno a favore
dell'altro con due distinti testamenti, di pari data e di identico
contenuto, deve ritenersi che i testatori si siano reciprocamente
influenzati e che, sebbene i testamenti siano distinti, le loro volontà
siano in sostanza racchiuse in un unico atto, in violazione degli art.
589 e 458 c.c., nel senso che quando due testamenti sono contenuti in
un medesimo atto o quando le disposizioni sono reciproche deve
presumersi che i testatori si siano accordati.
Cassazione civile sez. II 27 aprile 1982 n. 2623
Si ha patto successorio, vietato, ai sensi
dell'art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più
persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, si
integrano a vicenda, dando luogo a un accordo con il quale ciascuno dei
testatari provvede alla sua successione in un determinato modo, in
determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri
beni da parte degli altri. (Nella specie, si è ravvisato un patto
successorio vietato, essendo risultato che ciascuno dei coniugi aveva
lasciato i propri beni a uno dei due figli, perché l'altro coniuge
aveva disposto delle sue sostanze a favore dell'altro figlio).
patti successori: quando ricorrono Cassazione civile sez. II 16 febbraio 1995 n. 1683
In tema di patti successori, per stabilire se
una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di
cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con
essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire,
modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una
successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti
oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come
entità della futura successione o debbono comunque essere compresi
nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o
in parte della propria successione, privandosi, così dello ius
poenitendi; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come
avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto
trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis
causa, ossia a titolo di eredità o di legato.
i patti successori obbligatori Cassazione civile sez. II 06 gennaio 1981 n. 63
Sono patti successori, da un lato, le
convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita
della forma contrattuale, e dall'altro, quelle che abbiano per oggetto
la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una
successione non ancora aperta e facciano sorgere un "vinculum iuris",
di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento, come
quando un soggetto si obblighi mediante una scrittura privata a
trasferire con atto di ultima volontà i propri beni ad un altro, in
corrispettivo dell'impegno assunto da quest'ultimo di fornirgli
abitazione ed assistenza.
Cassazione civile sez. II 03 novembre 1979 n. 5693
Il patto successorio, nella forma di patto
istitutivo, consiste in una convenzione obbligatoria in astratto
suscettibile di coazione giuridica ad adempiere, ma nulla (soltanto)
per il divieto posto dall'art. 458 c.c., di cui la successiva
disposizione testamentaria costituisca l'adempimento, e, pertanto, non
ricorre quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni
generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale (come
quella di accordi familiari o patti pregressi) in mancanza di prova
degli elementi essenziali del patto, cioè delle parti tra le quali
questo è intercorso, della controprestazione costituente il
corrispettivo della istituzione, e della idoneità giuridica del vincolo
a determinare, indipendentemente dalla nullità "ex lege", la volontà
del testatore alla istituzione medesima.
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