| La famiglia legittima, la famiglia di fatto e la convivenza more uxorio |
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Articolo su separazione e divorzio sulla famiglia di fatto. Le norme dell’ordinamento che trattano della famiglia di fatto e le acquisizioni giurisprudenziali. Si offre assistenza nella stipula di accordi di convivenza
La famiglia legittima, fondata sul matrimonio, è contemplata dall'art. 29 Cost che ne riconosce i diritti stabilendo l'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi quali criteri informatori del matrimonio; essa trova implicito riconoscimento nell'art. 2 della Cost che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Secondo dottrina e giurisprudenza, l'art. 2 della Cost fonderebbe la tutela anche della famiglia di fatto posto che l'art. 29 Cost, nel riconoscere i diritti della famiglia legittima, non escluderebbe che diverse forme di tutela possano essere apprestate in favore di formazioni sociali non fondate sul matrimonio ma sulla convivenza more uxorio.
La famiglia legittima nucleare è costituita dai coniugi e dai figli mentre quella parentale include, a determinati effetti (ad esempio in materia successoria o con riferimento all'impresa familiare), altri membri (i parenti sino al sesto grado per ciò che concerne la materia successoria; la parentela entro il terzo grado e l'affinità entro il secondo per quel che riguarda le norme in materia di impresa familiare). La famiglia di fatto non trova un espresso riconoscimento normativo sicchè la sua concreta individuazione e disciplina traggono origine dall'opera della magistratura che ravvede nella convivenza more uxorio l'elemento caratterizzante della famiglia di fatto.
In tale prospettiva, ha precisato la giurisprudenza, non è sufficiente la mera coabitazione per configurare una famiglia di fatto essendo, invece, necessaria la verifica in ordine alla sussistenza di una comunanza di vita, d'affetti e di interessi , connotata dal requisito della stabilità (si veda, al riguardo, Cass. Civ. n. 11975 del 8 agosto 2003).
Riconosciuta ed individuata, poi, la formazione sociale della famiglia di fatto, ulteriore delicata problematica è quella di stabilire quali norme la disciplinino e, soprattutto, i limiti entro i quali applicare, in via analogica, le norme che disciplinano la famiglia legittima.
Come, infatti, precisato dalla Corte Costituzionale, un'estensione automatica delle norme di disciplina della famiglia legittima alle unioni fondate sulla convivenza more uxorio e non sul matrimonio, si configurerebbe come un'illegittima compressione della libertà di autodeterminazione dei conviventi.
Con la medesima pronuncia, la Consulta ha precisato che, invece, con riferimento ai figli nati in costanza dell'unione di fatto, l'applicazione analogica delle norme codicistiche relative ai diritti, ai doveri ed alle potestà dei genitori si impone alla luce dell'art. 30 cost che fonda tali situazioni soggettive sullo status di genitore e non sul rapporto di coniugio (così Corte Cost n 166 del 1998). Alla luce delle direttive interpretative fornite dalla Consulta e delle acquisizioni della giurisprudenza di merito e di legittimità, si può osservare come l'assistenza materiale e morale costituisca, nell'ambito della famiglia di fatto fondata sulla convivenza more uxorio, l'oggetto di una mera obbligazione naturale ex art. 2034 cc (in talune ipotesi, peraltro, le dazioni effettuate sono state ricomprese nelal categoria delle donazioni remuneratorie) non coercibile. Inoltre, la cessazione di tali unioni di fatto non è soggetta ad alcun controllo, nè ad alcuna conseguenza sotto il profilo giuridico atteso che il regime della "libera recedibilità" rappresenta uno degli aspetti più significativi della scelta della parti di dare vita ad un rapporto di fatto, anzichè ad una famiglia legittima fondata sul matrimonio. In tale prospettiva non sono applicabili, in costanza di rapporto, le norme relative alla comunione legale dei beni, nè quelle che ne conseguono nella fase successiva alla cessazione del rapporto. Al fine di disciplinare i rapporti patrimoniali tra i conviventi nell'ambito delle convivenze more uxorio, si va affermando la prassi di dare vita a specifici contratti di convivenza . Con riferimento ad essi il problema dogmatico di maggiore interesse è quello relativo alla meritevolezza dell'interesse sotteso a tali contratti che, in sostanza, finiscono per rendere coercibili situazioni soggettive che, ab origine, formano l'oggetto di una mera obbligazione naturale ex art. 2034 cc.
I figli nati dalle unioni di fatto sono indicati come figli naturali e possono essere riconosciuti; successivamente al loro riconoscimento essi acquisiscono, nei confronti del genitore che li abbia riconosciuti, le medesime situazioni soggettive (diritti, doveri, soggezioni) di un figlio legittimo (cfr. gli artt. 317 bis cc, 316 cc, 261 cc). I figli naturali sono, infatti, assimilati in tutto e per tutto ai figli legittimi, salva, in favore di questi ultimi in sede successoria, la facoltà di commutare la quota ex art. 571 cc.
Come già sottolineato, il quadro normativo di disciplina della famiglia di fatto è attualmente frammentato in quanto origina da singoli e non coordinati interventi legislativi e, in massima parte, dall'opera della giurisprudenza.
Così, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni morali e materiali (consistenti nell'aspettativa frustrata del futuro mantenimento), in favore del convivente more uxorio per l'evento morte dell'altro convivente, cagionato da fatti illeciti di terzi (cfr. Cass. Civ. n. 2988 del 28 marzo 1994); il diritto a succedere, sempre nel caso dell'evento morte del convivente more uxorio, nella titolarità contratto di locazione ad usoabitativo intestato al soggetto deceduto (cfr. Corte Cost., sentenza n. 404 del 7 aprile 1988). E' stata, invece, esclusa l'applicabilità, in via anlogica, della disciplina relativa all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cc., in considerazione della sua natura eccezionale (cfr. cass. Civ, sentenza n. 22405 del 23 novembre 2004).
Sul piano normativo, l'art. 199 cpp assimila il convivente more uxorio al coniuge in ordine alal facoltà di astensione dall'obbligo di testimoniare nel processo penale che veda coinvolto il/la con lui/lei convivente per fatti verificatisi durante la convivenza more uxorio.
Deve, poi, essere richiamata l'attenzione sulla nuova disciplina in materia di violenza nelle relazioni familiari introdotta dalla Legge 5 aprile 2001 n. 154 e contenuta nella nuovo Titolo IX bis del codice civile rubricato "Ordini di protezione contro gli abusi familiari" che, per ciò che concerne i destinatari delle eventuali misure cautelari restrittive, fa espresso riferimento ai conviventi.
Ulteriori norme che contemplano la famiglia di fatto quale situazione produttiva di effetti giuridici, sono il dpr n 223 del 30 maggio 1989 che considera i conviventi come componenti dello stesso nucleo familiare e l'art. 17 n. 2 e 3 della L. n. 179 del 31 luglio 1992 che attribuisce al convivente more uxorio il diritto a subentrare all'assegnatario di case popolari defunto in assenza del coniuge e dei figli minorenni.
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