| Eredità giacente curatore eredità giacente |
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La fattispecie dell'eredità giacente e la figura
del curatore dell'eredità giacente sono connesse alla situazione di
diritto che si verifica allorchè vi sia un chiamato alla successione
che non abbia ancora accettato l'eredità e che non sia nel possesso dei
beni del patrimonio ereditario.
Nella descritta situazione, il
Tribunale del luogo ove si è aperta la successione, d'ufficio o su
istanza delle persone interessate, nomina un curatore dell'eredità
giacente, ai sensi dell'art. 528 c.c.
Il curatore dell'eredità giacente
deve, in via preliminare, prestare giuramento e redigere l'inventario.
Dopo aver compiuto tali attività preliminari, il curatore dell'eredità
giacente assolve alle funzioni cui il suo ufficio è preposto e, cioè,
l'amministrazione (ordinaria e straordinaria) dei beni costituenti
l'asse ereditario, la promozione delle necessarie iniziative
processuali, sia in chiave d'azione sia in chiave di resistenza, per la
tutela delle ragioni dell'eredità giacente, il pagamento dei debiti
ereditari e dei legati (cfr. l'art. 530 c.c.).
Per quanto attiene ai
profili processuali, il curatore dell'eredità giacente ha la
legittimazione attiva e passiva processuale con riferimento alle
situazioni giuridiche dell'eredità.
Per il compimento degli atti di
straordinaria amministrazione, così come per il pagamento dei debiti e
dei legati, il curatore dell'eredità giacente deve ottenere,
preventivamente, l'autorizzazione del Tribunale del circondario ove si
è aperta la successione.
Esistono opinioni divergenti, sia in
dottrina che in giurisprudenza, sull'ammissibilità di un'eredità
giacente pro quota. La tesi positiva argomenta dall'illogicità dela soluzione contraria che lascerebbe, in ogni caso in cui vi sia un chiamato all'eredità di una quota anche molto ridotta dell'eredità che l'abbia accettata il possesso e l'amministrazione dei beni dell'intero asse ereditario.
Il curatore dell'eredità giacente cessa dalle sue
funzioni:
a) in caso di accettazione dell'eredità;
b) in caso di
esaurimento dell'attivo ereditario;
c) in caso di rinuncia di tutti i
chiamati all'eredità.
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