| Erede e legatario |
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E' possibile succedere in qualità di erede o in
qualità di legatario.
L'erede subentra al de cuius, per intero o per
quote, nell'universalità dei rapporti che gli facevano capo; il
legatario gli subentra, invece, in uno o più specifici rapporti.
Sia la successione a titolo universale che quella a titolo particolare a causa di morte possono tarrre origine dal testamento o dalla legge (costituiscono esempi di disposizioni a titolo particolare nelle successioni legittime il diritto d'abitazione in favore del coniuge, il vitalizio alimentare in favore del coniuge divorziato, il vitalizio in favore del figlio non riconoscibile).
La
disciplina giuridica della successione dell'erede si differenzia
notevolmente da quella del legatario.
In primo luogo, l'erede succede
al de cuius solo per effetto dell'accettazione mentre il legatario
acquista il legato automaticamente con l'apertura della successione
salva la possibilità di rinunziarvi.
In secondo luogo il legatario,
diversamente dall'erede, non risponde dei debiti ereditari, salvo
contraria volontà del de cuius e comunque mai oltre il valore dei beni
legatigli.
Con riferimento alle situazioni possessorie, mentre l'erede
continua le situazioni possessorie che facevano capo al de cuius con
effetto dal momento della sua morte, il legatario inizia un nuovo
possesso potendo, in ogni caso, unire al proprio quello del dante causa
per goderne gli effetti.
La successione del legatario può,
contrariamente a quella dell'erede (cfr. l'art. 637 c.c.), essere
soggetta sia a termine iniziale che a termine finale.
E' possibile che
il de cuius abbia istituito uno o più eredi determinando
prioritariamente le quote ad essi spettanti e riempiendo tali quote
con i beni del patrimonio ereditario o che abbia posto in essere
una institutio ex re certa. In questo ultimo caso, vengono assegnati
determinati beni del patrimonio ereditario agli eredi senza
predeterminazione delle quote; quote che, conseguentemente, vengono
determinate solo a posteriori e dopo la morte del de cuius. In caso di
istituzione dell'erede ex re certa, può essere arduo stabilire se si
tratti effettivamente di una successione a titolo di erede o di una
successione a titolo di legatario. In caso di istituzione di erede ex
re certa, i beni non assegnati espressamente agli istituiti (in quanto, ad esempio, non ancora esistenti), secondo la
giurisprudenza prevalente, debbono essere assegnati agli eredi
legittimi compresi gli eredi istituiti ex certis rebus.
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