| L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale |
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L'azione per la dichiarazione giudiziale della
paternità e della maternità naturale è disciplinata dagli artt. 269 e
ss. del c.c.
L'art. 269 c.c. prevede che l'azione per la
dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale sia
esperibile nei casi in cui è ammesso il riconoscimento.
E', dunque,
esclusa la possibilità di esperire l'azione per la dichiarazione
giudiziale della paternità o della maternità naturale di figli
incestuosi (cioè nati da persone che risultino parenti in linea retta
all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado oppure nati da
persone che risultino affini in linea retta) ed è altresì escluso
l'esperimento dell'azione qualora la maternità o la paternità naturale
risultino in contrasto con lo stato di figlio legittimo o di figlio
legittimato in cui la persona si trova.
L'azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità naturale è esperibile da parte del figlio o dei
suoi discendenti. Per il primo è imprescrittibile mentre per i
discendenti l'azione è esperibile nel termine di decadenza di due anni
dalla morte del figlio (cfr. art. 270 c.c.).
Nell'interesse del minore l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale può anche essere esperita dal genitore che eserciti la potestà di cui all'art. 316 c.c. o dal tutore previa autorizzazione del Tribunale.
L'art. 274 c.c. prevede che l'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale si propone
con ricorso al Tribunale e deve essere preventivamente dichiarata
ammissibile da parte del Tribunale in Camera di Consiglio con decreto
motivato, soggetto a reclamo dinanzi alla Corte d'Appello. Il decreto
con il quale l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o
maternità naturale viene dichiarata ammissibile (o inammissibile) viene
pronunciato dopo un'inchiesta sommaria compiuta dal Tribunale senza
alcuna pubblicità e volta ad acclarare se sussistano circostanze che
fanno apparire giustificata l'azione stessa.
A mente dell'art. 276 c.c. l'azione per la
dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale
deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in
mancanza, dei suoi eredi. Non costituiscono prova della paternità o maternità naturale la dichiarazione dell'altro genitore o la sussistenza di una relazione al tempo della nascita.
La sentenza produce gli effetti del riconoscimento sin dalla nascita del figlio naturale con i conseguenti obblighi di mantenimento e di rimborso nei confronti dell'altro genitore che abbia curato, sino alla data della sentenza, il mantenimento del minore.
Ove il genitore che abbia già effettuato il riconoscimento si opponga nell'ambito dell'azione di riconoscimento promossa dall'altro genitore, la valutazione da parte del Giudice dovrà incentrarsi esclusivamente sull'interesse del minore e, in via generale, potrà escludersi il diritto costituzionale dell'altro genitore al riconoscimento del figlio naturale solo laddove sussistano gravi ed irreversibili motivi che inducano la presunzione di una probabile compromissione della salute psico fisica del minore.
Nei casi in cui non è ammessa l'azione per la
dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale
(figli incestuosi o figli naturali in possesso dello status di figli
legittimi o legittimati) è ammessa l'azione per ottenere nei confronti
del genitore naturale il mantenimento l'istruzione e l'educazione o, in
caso di figlio maggiorenne in stato di bisogno, gli alimenti (cfr. art.
279 c.c. "La sentenza di accertamento della filiazione
naturale pone a carico del genitore tutti i doveri propri della
procreazione legittima, compreso quello del mantenimento; tale
obbligazione decorre dalla data della nascita e non da quella della
relativa domanda giudiziale" (così Cass. Civ. n. 2328 del 2 febbraio
2006).
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