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L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale
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L'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale è disciplinata dagli artt. 269 e ss. del c.c.
 
L'art. 269 c.c. prevede che l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale sia esperibile nei casi in cui è ammesso il riconoscimento.
 
E', dunque, esclusa la possibilità di esperire l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale di figli incestuosi (cioè nati da persone che risultino parenti in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado oppure nati da persone che risultino affini in linea retta) ed è altresì escluso l'esperimento dell'azione qualora la maternità o la paternità naturale risultino in contrasto con lo stato di figlio legittimo o di figlio legittimato in cui la persona si trova.
 
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale è esperibile da parte del figlio o dei suoi discendenti. Per il primo è imprescrittibile mentre per i discendenti l'azione è esperibile nel termine di decadenza di due anni dalla morte del figlio (cfr. art. 270 c.c.).

Nell'interesse del minore l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale può anche essere esperita dal genitore che eserciti la potestà di cui all'art. 316 c.c. o dal tutore previa autorizzazione del Tribunale.
 
L'art. 274 c.c. prevede che l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale si propone con ricorso al Tribunale e deve essere preventivamente dichiarata ammissibile da parte del Tribunale in Camera di Consiglio con decreto motivato, soggetto a reclamo dinanzi alla Corte d'Appello. Il decreto con il quale l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale viene dichiarata ammissibile (o inammissibile) viene pronunciato dopo un'inchiesta sommaria compiuta dal Tribunale senza alcuna pubblicità e volta ad acclarare se sussistano circostanze che fanno apparire giustificata l'azione stessa.
 
A mente dell'art. 276 c.c. l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza, dei suoi eredi. Non costituiscono prova della paternità o maternità naturale la dichiarazione dell'altro genitore o la sussistenza di una relazione al tempo della nascita.
 
La sentenza produce gli effetti del riconoscimento sin dalla nascita del figlio naturale con i conseguenti obblighi di mantenimento e di rimborso nei confronti dell'altro genitore che abbia curato, sino alla data della sentenza, il mantenimento del minore.
 
Ove il genitore che abbia già effettuato il riconoscimento si opponga nell'ambito dell'azione di riconoscimento promossa dall'altro genitore, la valutazione da parte del Giudice dovrà incentrarsi esclusivamente sull'interesse del minore e, in via generale, potrà escludersi il diritto costituzionale dell'altro genitore al riconoscimento del figlio naturale solo laddove sussistano gravi ed irreversibili motivi che inducano la presunzione di una probabile compromissione della salute psico fisica del minore.
 
Nei casi in cui non è ammessa l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale (figli incestuosi o figli naturali in possesso dello status di figli legittimi o legittimati) è ammessa l'azione per ottenere nei confronti del genitore naturale il mantenimento l'istruzione e l'educazione o, in caso di figlio maggiorenne in stato di bisogno, gli alimenti (cfr. art. 279 c.c. "La sentenza di accertamento della filiazione naturale pone a carico del genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, compreso quello del mantenimento; tale obbligazione decorre dalla data della nascita e non da quella della relativa domanda giudiziale" (così Cass. Civ. n. 2328 del 2 febbraio 2006).




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