| La comunione legale e il preliminare di vendita d'immobile |
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In giurisprudenza si sono poste alcune questioni problematiche con riferimento alla conclusione di un contratto preliminare di vendita di immobile facente parte della comunione legale tra coniugi. In particolare, la questione più dibattuta, recentemente risolta dalle sezioni Unite della Suprema Corte, è quella se il promissario acquirente di bene immobile facente parte della comunione legale possa esperire nei confronti dell'unico coniuge contraente , l'azione ex art. 2932 cc per ottenere una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo omesso. Le Sezioni Unite si erano già occupate di analoga vicenda con riferimento alla comunione ordinaria concludendo per l'invalidità del contratto preliminare concluso da parte di un solo comunista con riferimento al bene comune. Nell'occasione la Suprema Corte aveva tratto argomento dal difetto della volontà della parte complessa e dall'inidoneità del consenso dell'unico comunista a vincolare gli altri componenti della comunione, traendo peraltro argomento dal rilievo per il quale il singolo comunista non è proprietario del bene nella sua interezza ma di una singola quota del bene comune. Con riferimento alla comunione legale tra coniugi, invece, le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte sono più sfaccettate. A fronte di un orientamento contrario all'esperibilità, da parte del promissario acquirente, dell'azione ex art. 2932 cc, sul rilievo che non sarebbe ammissibile una sentenza che tenga luogo di un contratto annullabile e che, nell'ambito della comunione legale non sarebbe neppure astrattamente ipotizzabile la vendita della quota di pertinenza di uno dei coniugi prima dello scioglimento della comunione legale, la più recente giurisprudenza di legittimità confortata dall'arresto delle Sezioni Unite sul punto, ha concluso per l'ammissibilità di un preliminare di vendita di beni facenti parte della comunione legale da parte del singolo coniuge e per la conseguente esperibilità, da parte del promissario acquirente, del rimedio di cui all'art. 2932 cc. Tali conclusioni sono state raggiunte dalla Suprema Corte sulla base della considerazione per cui il contratto preliminare crea un vincolo di natura obbligatoria nei confronti del coniuge contraente che non è titolare di una quota dei beni comuni ma solidalmente titolare del bene facente parte della comunione legale. In tale prospettiva l'atto dispositivo dal medesimo posto in essere risulta viziato ma posto in essere a domino. In tale prospettiva, il relativo preliminare di vendita sarà coercibile ex art. 2932 cc salva l'esperibilità dell'azione d'annullamento ex art. 184 cc da parte del coniuge pretermesso entro l'anno dalla trascrizione dell'atto traslativo . Ulteriore profilo problematico risolto dalle Sezioni Unite è stato quello se, nel giudizio incardinato dal promissario acquirente ex art. 2932 cc, dovesse essere chiamato anche il coniuge pretermesso, in qualità di litisconsorte necessario. Le Sezioni Unite, sull'assunto per il quale la statuizione relativa a domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 cc avente per oggetto beni della comunione legale non potrebbe se non spiegare effetti anche nei riguardi del coniuge pretermesso ha concluso nel senso della ricorrenza di un litisconsorzio necessario. Per la tesi dell'invalidità del preliminare di vendita di immobile concluso da unico comunista nella comunione ordinaria
Cassazione Civile sez. un. del 08 luglio 1993 n. 7481 Cassazione Civile Sez. Un. del 8 luglio 1993 n.7481
Per la tesi dell'inammissibilità del rimedio di cui all'art. 2932 cc nel caso di preliminare di vendita concluso da un solo coniuge in regime di comunione legale dei beni
Cassazione Civile Sez. I del 17 dicembre 1994 n. 10872 Cassazione Civile Sez. I del 17 dicembre 1994 n. 10872
Per la tesi dell'ammissibilità del rimedio di cui all'art. 2932 cc nel caso di preliminare di vendita concluso da un solo coniuge in regime di comunione legale dei beni e per la tesi del litisconsorzio necessario
Cassazione Civile Sez. Un. del 24 agosto 2007 n. 17952 Al giudizio per inadempimento contrattuale o per l'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita stipulato, nell'uno e nell'altro caso, da uno solo dei coniugi, su un immobile oggetto di comunione legale, senza il consenso o la partecipazione dell'altro coniuge, deve partecipare quest'ultimo nella qualità di litisconsorte necessario. In tema di promessa di vendita di un bene ricadente nella comunione legale tra i coniugi, assunta da uno solo di essi, la volontà contrattuale di una delle parti del contratto preliminare non può validamente formarsi in costanza di mancato o viziato consenso del coniuge pretermesso, vista l’unicità e inscindibilità del bene in comunione, nel cui atto dispositivo i coniugi costituiscono un’unica parte complessa. Ne consegue l’impossibilità per il promissario acquirente, che agisca per l’emissione di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., di ottenere l’adempimento in forma specifica del contratto preliminare rimasto disatteso, laddove non sia stato convenuto, oltre al coniuge stipulante, altresì quello rimastovi estraneo, litisconsorte necessario nel predetto giudizio, nullo per mancata integrazione del contraddittorio. Cassazione Civile Sez. Un. del 24 agosto 2007 n. 17952
Per la tesi del litisconsorzio facoltativo
Cassazione Civile Sez. II del 28 ottobre 2004 n. 20867 Cassazione Civile Sez. II del 28 ottobre 2004 n. 20867 |












