| Comunione legale e comunione de residuo |
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Aromenti collegati
comunione e diritti di credito comunione legale e rifiuto del coacquisto comunione e preliminare di vendita
La comunione legale è il regime patrimoniale che, con La comunione legale tra i coniugi presenta peculiarità che la distinguono dalla comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 e ss del c.c.; la comunione legale prevede inderogabilmente quote di ½ per ciascuno dei coniugi, mentre le quote della comunione ordinaria possono essere di diversa misura; la comunione legale discende esclusivamente dal matrimonio mentre la comunione ordinaria può originare da fattispecie legali (si pensi alla successione) ma anche da atti d’autonomia privata (si pensi all’acquisto congiunto); la comunione legale non può sciogliersi che per le cause previste dalla legge mentre, nell’ambito della comunione ordinaria, ciascun comunista può chiedere la divisione; le quote della comunione ordinaria possono essere oggetto di cessione al contrario delle quote della comunione legale; nella comunione legale la divisione può essere richiesta solo dopo che la comunione stessa è già venuta meno; l’amministrazione della comunione ordinaria avviene con deliberazioni prese a maggioranza dei comunisti ovvero all’unanimità mentre, nell’ambito della comunione legale, gli atti d’ordinaria amministrazione vengono posti in essere dai coniugi separatamente mentre gli atti di straordinaria amministrazione, tra i quali sono espressamente inclusi gli atti con i quali vengono concessi diritti personali di godimento, sono compiuti dai coniugi congiuntamente. A mente dell’art. 177 c.c. formano oggetto della comunione legale: gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; i frutti dei beni propri che siano ancora presenti al momento dell’estinzione della comunione legale; i proventi dell’attività di ciascuno dei coniugi che siano ancora presenti al momento dell’estinzione della comunione legale; le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi (con i relativi utili ed incrementi); gli utili e gli incrementi delle aziende gestite congiuntamente ma costituite da uno solo dei coniugi antecedentemente al matrimonio. Per quel che concerne, invece, le aziende gestite da uno solo dei coniugi, ricadono nella comunione legale i beni destinati all’esercizio dell’impresa e gli incrementi solo qualora siano ancora presenti al momento della cessazione della comunione legale. Dalla disciplina di cui agli artt. 177 e 178 c.c. emerge la fattispecie della c.d. comunione de residuo o comunione differita, esistono cioè beni che appartengono alla comunione legale soltanto ove risultino ancora esistenti al momento della cessazione della comunione legale stessa. In altre parole, la comunione de residuo presuppone che esistano beni che appartengono a ciascuno dei coniugi in costanza di comunione e che, ove ancora esistenti (e non interamente consumati) al momento della cessazione della comunione legale, saranno oggetto di divisione (si tratta dei frutti dei beni personali, dei proventi dell’attività separata dei coniugi, dei beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi e dei suoi incrementi). L’art. 180 c.c. disciplina l’amministrazione dei beni della comunione legale, disponendo che l’amministrazione ordinaria e la rappresentanza in giudizio competano ad entrambi i coniugi disgiuntamente mentre il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula di contratti con i quali si concedano diritti personali di godimento su beni della comunione legale spetta a entrambi i coniugi congiuntamente (cfr. art. 180 c.c.). E’ possibile rivolgersi al Giudice per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione per i quali uno dei coniugi rifiuti il consenso. In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l’altro può essere autorizzato a porre in essere gli atti di straordinaria amministrazione per i quali sarebbe stata necessaria l’azione congiunta. In caso di minore età di uno dei coniugi oppure di mala gestio, l’altro coniuge può chiedere al Giudice di escluderlo dall’amministrazione dei beni della comunione legale. Gli atti di straordinaria amministrazione che riguardino beni immobili o beni mobili registrati, compiuti senza il necessario consenso di uno dei coniugi, possono essere annullati entro l’anno dal compimento dell’atto o dal momento successivo in cui il coniuge ne abbia conoscenza; l’azione d’annullamento non può essere promossa decorso un anno dalla trascrizione dell’atto o dallo scioglimento della comunione ove l’atto non sia stato trascritto. Ove l’atto compiuto senza il necessario consenso del coniuge riguardi un bene mobile non registrato, vi è solo l’obbligo di ricostituire la comunione legale anche per equivalente. I beni della comunione legale rispondono di tutti i pesi gravanti su di essi al momento dell’acquisto, di tutti i carichi dell’amministrazione; delle spese sostenute per il mantenimento della famiglia e per l’educazione e l’istruzione della prole e di tutte le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi (cfr. art. 186 c.c.). Per i debiti facenti capo ai coniugi personalmente i beni della comunione legale rispondono fino al valore della quota di pertinenza del coniuge obbligato; per converso, con riferimento ai debiti facenti capo alla comunione legale i beni personali dei coniugi rispondono fino alla metà del credito. La comunione legale cessa a seguito: della separazione personale dei coniugi, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell’annullamento dello stesso, di decesso di uno dei coniugi della separazione giudiziale dei beni del mutamento convenzionale del regime patrimoniale dei beni del fallimento di uno dei coniugi. Cessata la comunione legale, prima di procedere alla divisione (che consiste nella ripartizione in parti uguali dell’attivo e del passivo) i coniugi hanno l’obbligo di rimborsare le somme prelevate per fini personali dalla comunione legale e il valore equivalente ai beni che sono stati oggetto di atti di straordinaria amministrazione posti in essere senza il necessario consenso di uno dei coniugi; per converso hanno il diritto di richiedere la restituzione dei beni personali impiegati per spese ed investimenti nel patrimonio comune. Non formano, invece, oggetto della comunione legale e sono considerati beni personali di ciascuno dei coniugi: i beni che ad essi appartenevano prima del matrimonio, i beni ricevuti a titolo di donazione o per successione; i beni di uso strettamente personale; i beni che servono all’esercizio della professione; i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno; la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; i beni acquistati con il proprio patrimonio personale; in quest’ultimo caso è necessario, ove il bene acquistato sia immobile o mobile registrato, ai fini dell’esclusione dalla comunione legale, la dichiarazione di scienza del coniuge non acquirente. |












