| Comunione beni: profili problematici |
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La comunione legale dei beni è, come noto, il regime patrimoniale ordinario, che, a decorrere dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, regola i rapporti tra i coniugi che non abbiano scelto un regime convenzionale diverso ovvero il regime della separazione dei beni (cfr. l'art. 159 cc). Gli artt. da 177 cc al 179 cc individuano i beni che formano oggetto della comunione immediata, i beni che formano oggetto della comunione solo ove esistenti dopo lo scioglimento della comunione legale (c.d. comunione de residuo) ed i beni che formano oggetto di proprietà individuale da parte dei coniugi. Gli artt. da 180 cc a 185 cc stabiliscono le norme relative all'amministrazione della comunione legale, gli articoli successivi regolano la responsabilità dei coniugi e quella dei beni che formano oggetto della comunione in ordine alle obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia ed alle obbligazioni gravanti sui coniugi singolarmente (Consulta , in questo stesso sito, l'articolo con le informazioni di carattere generale sulla comunione dei beni e sulla comunione de residuo). Con riferimento alla comunione dei beni, la regola generale scolpita dalla lettera a dell'art. 177 cc è quella secondo cui tutti gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali, ricadono nell'ambito della comunione stessa. Si è dunque posta in giurisprudenza la problematica inerente l'efficacia della dichiarazione di rifiuto del coacquisto da parte del coniuge con riferimento a beni che, altrimenti, sarebbero pacificamente rientrati nella comunione. Secondo una prima tesi, sarebbe ammissibile un generale potere di rifiuto di coacquisto del coniuge, idoneo ad evitare la caduta in comunione dei beni immobili o mobili registrati che non rientrino nelle specifiche categorie di beni personali individuate dall'art. 179 cc; si argomenta dalla generale ammissibilità di una facoltà di rinuncia in favore del coniuge che abbia rifiutato il coacquisto senza che rilevino specificamente le ragioni della rinuncia stessa (così, ad esempio, si esprime Cass Civ n 2688 del 2 giungo 1989). Diversamente, la prevalente giurisprudenza di legittimità esclude la possibilità di un rifiuto del coacquisto, sul rilievo che la norma di cui all'art. 177 cc, che sancisce la caduta in comunione di tutti gli acquisti compiuti durante il matrimonio, non è suscettibile di deroghe se non in forma espressa e tassativamente; in tale prospettiva, la dichiarazione del coniuge, prevista dall'ultimo comma dell'art. 179 cc non assume, a parere della Suprema Corte, valenza negoziale ed abdicativa di un diritto ma mera valenza ricognitiva in ordine all'inclusione del bene oggetto dell'atto dispositivo nella categoria dei beni personali di cui all'art. 177 cc. Sempre in tale chiave interpretativa, la Suprema Corte nega la configurabilità di un potere di rifiuto del coacquisto da parte del coniuge al di là delle categorie dei bei individuate nell'art. 179 cc in considerazione delle obbligazioni di carattere pubblicistico che gravano sulla comunione legale ed in considerazione del fatto che tale potere finirebbe per incidere sulla parità delel quote che costituisce norma inderogagbile anche in sede di comunione convenzionale ex art. 210 cc.
Per l'ammissibilità di un generale potere di rifiuto del coacquisto da parte del coniuge
Cassazione Civile Sez. I del 02 giugno 1989 n. 2688 Il consenso dato dal coniuge all'acquisto esclusivo di beni immobili e mobili registrati da parte dell'altro coniuge, purché manifestato nello stesso atto, impedisce la caduta del bene nella comunione legale, anche fuori delle ipotesi previste dalle lett. c) d) e f) dell'art. 179 c.c. In regime di comunione dei beni tra coniugi, il consenso prestato da un coniuge all'acquisto esclusivo di un bene a favore dell'altro, in quanto risultante dall'atto impedisce la caduta del bene stesso in comunione. Cassazione Civile Sez. I del 2 giugno 1989 n.2688 Per l'inammissibilità di un potere di rifiuto del coacquisto da parte del coniuge e per la valenza meramente ricognitiva della dichiarazione richiesta dall'art. 179 cc secondo comma
Cassazione Civile Sez. I del 27 febbraio 2003 n. 2954 La disposizione dell'art. 89, comma 2, c.p.c. sul potere del giudice di ordinare la cancellazione dagli scritti difensivi delle espressioni sconvenienti od offensive, è applicabile anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla corte di Cassazione. (Nella specie la S.C. ha peraltro rigettato l'istanza di cancellazione, in quanto le frasi riportate fra virgolette nel ricorso per cassazione, già esaminate e ritenute sconvenienti ed offensive dalla Corte d'appello, erano state riprodotte dal ricorrente non con intento reiteratamente ingiurioso, ma per esigenze difensive, di autosufficienza del ricorso medesimo, contenente un motivo di censura dell'ordine di cancellazione disposto dal giudice "a quo"). Allorché le espressioni, in ipotesi sconvenienti od offensive, contenute in un atto di causa (nella specie: in un ricorso per cassazione) siano indirizzate al difensore che svolse il proprio patrocinio in favore della parte nel pregresso grado di giudizio, l'attuale difensore della medesima parte, non essendo destinatario di alcuna offesa, non ha interesse a formulare la domanda di risarcimento, dovendo questa essere presentata necessariamente in proprio; essa, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. In regime di comunione legale, la partecipazione alla stipula, del coniuge formalmente non acquirente e l'eventuale dichiarazione di assenso, da parte sua, all'intestazione personale del bene, immobile o mobile registrato, all'altro coniuge, non hanno efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo, nè sono elementi di per sè sufficienti ad escludere l'acquisto dalla comunione, ma hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa la natura personale del bene, se ed in quanto questa oggettivamente sussista, atteso che il comma 2 dell'art. 179 c.c. è norma limitativa dei casi di esclusione della comunione risultanti dalle lett. c), d) ed f) del comma 1 dello stesso articolo, nel senso che essa, al fine di escludere la comunione legale, richiede, in caso di acquisto di un bene immobile o di un bene mobile registrato, oltre ai requisiti oggettivi previsti dalle citate lett. c), d) ed f), che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, allorché l'altro coniuge partecipi al contratto. Da ciò consegue che di tal che, ove tale natura personale del bene manchi (e tale mancanza si ha allorché il bene, senza essere di uso strettamente personale o destinato all'esercizio della professione del coniuge, venga acquistato con danaro del coniuge stesso, ma non proveniente dalla vendita di beni personali), la caduta in comunione legale non è preclusa dalle dette partecipazione e dichiarazione, tanto più che, nella pendenza di tale regime, il coniuge non può rinunciare alla comproprietà di singoli beni acquistati durante il matrimonio (e non appartenenti alle categorie elencate nel comma 1 dell'art. 179 c.c.), salvo che sia previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia. La qualità di bene "personale" e la conseguente esclusione dalla comunione, nel caso previsto dall'art. 179 comma 1 lett. f) c.c., non conseguono per il semplice fatto che il bene sia stato acquistato con denaro proprio di uno dei coniugi; essendo invece necessario, affinché tale esclusione si verifichi, che l'acquisto sia stato effettuato con denaro proveniente dalla vendita di beni personali o mediante la permuta con altri beni personali. La partecipazione alla stipula e l'eventuale dichiarazione di assenso del coniuge formalmente non acquirente non hanno efficacia negoziale, dispositiva (sotto forma di rinunzia) del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo, bensì hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa il carattere personale del bene. Se tale carattere personale manca, l'incidenza del bene nella comunione legale non è evitata per effetto della rinunzia da parte di uno dei coniugi. Cassazione Civile Sez I del 27 febbraio 2003 n. 2954
Cassazione Civile Sez. II del 06 marzo 2008 n. 6120 In tema di comunione legale tra coniugi, la previsione normativa contenuta nell'art. 177 lett. a, c.c., secondo la quale entrano a far parte della comunione gli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente durante il matrimonio, ai sensi dell'art. 177 c.c., riguarda esclusivamente gli acquisti provenienti da terzi e non gli atti di disposizione intercorsi tra i coniugi stessi. (Nel caso di specie, in costanza di matrimonio, erano stati alienati da un coniuge, all'altro propri beni personali, consistenti in quote sociali, cui era seguito, all'atto dello scioglimento della società, l'attribuzione di un cespite immobiliare al coniuge acquirente, escluso dalla comunione per espressa indicazione contenuta nel rogito, seguita dalla dichiarazione adesiva dell'altro coniuge. La Corte, confermando la sentenza di secondo grado, ne ha escluso al riconduzione alla comunione legale, richiesta dal cedente). In tema di acquisti effettuati da uno dei coniugi in costanza di matrimonio, al fine di escludere l'applicazione del regime della comunione legale dei beni è necessario, oltre ai requisiti indicati nelle lettere c, d ed f del comma 1 dell'art. 179 c.c., che l'altro coniuge partecipi all'atto di acquisto e che risulti espressamente tale esclusione. La mancata contestazione o l'esplicita conferma da parte del coniuge non acquirente, pur avendo natura ricognitiva e non negoziale, costituisce tuttavia un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce l'efficacia di una dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio, idonea a determinare l'effetto di una presunzione juris et de jure di non contitolarità dell'acquisto, di natura non assoluta ma superabile mediante la prova che la dichiarazione sia derivata da errore di fatto o da dolo e violenza nei limiti consentiti dalla legge. (Nella fattispecie, il coniuge non acquirente, richiedente la contitolarità di un immobile pervenuto all'altro coniuge, per effetto dello scioglimento di società di capitali, aveva partecipato all'atto di acquisto, dichiarandosi in regime di separazione dei beni e nulla opponendo all'espressa qualificazione del cespite come derivato dall'assegnazione di beni personali. In mancanza della prova della non veridicità di tale dichiarazione, è stata confermata la natura di bene personale dell'immobile acquistato). Cassazione Civile Sez. II del 6 marzo 2008 n. 6120 Ulteriori profili problematici con riferimento alla comunione dei beni la comunione dei beni e gli acquisti a titolo originario: l'accessione e la ristrutturazione la comunione dei beni e i diritti di credito la comunione dei beni ed i depositi di conto corrente la comunione dei beni ed il preliminare di compravendita |












