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Azione disconoscimento paternità
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L'azione di disconoscimento della paternità, quale regolata nel codice civile, evidenzia la concezione di favore con la quale il Legislatore ha disciplinato lo stato di figlio legittimo e le relative presunzioni di filiazione legittima di cui agli artt. 232, 233 e 234 c.c.
 
In tale prospettiva di favore per la filiazione legittima, il Legislatore, all'art. 235 c.c., ha previsto che l'azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio sia ammessa solo in alcune specifiche ipotesi e, cioè se:
i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso tra il centottantesimo giorno ed il trecentesimo giorno antecedente il parto,;
 
il marito risulti essere stato affetto da impotenza anche soltanto di generare in tale periodo;
 
sia dimostrato che la moglie abbia commesso adulterio nell'indicato periodo;
 
abbia tenuto celata al marito la propria gravidanza.
 
E', naturalmente, anche possibile proporre l'azione di disconoscimento della paternità, per impugnativa della maternità e, cioè per non essere il figlio stato partorito dalla donna risultante dall'atto di nascita a seguito di supposizione di parto o sostituzione di neonato; in caso di inesistenza o nullità del matrimonio per bigamia o incesto; in caso di nascita del figlio prima del matrimonio o dopo trecento giorni dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio o dalla separazione legale dei coniugi. 
  
In tutti i suelencati casi, nell'ambito dell'azione di disconoscimento di paternità, è possibile esperire prove genetiche ed ematologiche rivolte ad acclarare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre. Peraltro la Consulta, con la sentenza n. 266 del 6 luglio 2006 (che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 235 1° comma numero 3 c.c.) e la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 8356 del 3 aprile 2007, hanno notevolmente ampliato l'ambito d'applicazione della prova genetica ed ematologica ammettendola anche allorchè non sia fornita la prova preventiva dell'adulterio.

La legittimazione a proporre l'azione di disconoscimento della paternità spetta naturalmente al presunto padre legittimo e, nelle medesime ipotesi contemplate dall'art. 235 c.c., alla madre ed al figlio che abbia raggiunto la maggiore età. Ai sensi del successivo art. 244 c.c., l'azione di disconoscimento della paternità, da parte della madre, deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio, da parte del padre, nel termine di un anno dalla nascita del figlio ovvero dalla scoperta dell'adulterio o della propria impotenza a generare nel periodo compreso tra il centottantesimo giorno ed il trecentesimo giorno prima della nascita.

L'azione di disconoscimento della paternità da parte del figlio può essere esperita nel termine di un anno dal compimento della maggiore età ovvero dal momento successivo in cui apprenda le cause che legittimano l'esperimento dell'azione.
 
L'azione di disconoscimento della paternità, ove il termine per l'esperimento dell'azione non sia interamente decorso e subentri il decesso, è trasmissibile agli eredi e, segnatamente, agli ascendenti o ai discendenti della presunta madre o del presunto padre e al coniuge ed ai discendenti del presunto figlio legittimo. Legittimati passivamente a contraddire nell'ambito dell'azione per il disconoscimento della paternità (si tratta di litisconsorzio necessario) sono la madre legittima, il padre che risulta come legittimo e il figlio.
 
Se alcuno dei litisconsorti necessari è premorto l'azione di disconoscimento della paternità si propone nei confronti degli ascendenti o dei discendenti della presunta madre o del presunto padre e del coniuge e dei discendenti del presunto figlio legittimo. Qualora l'azione di disconoscimento della paternità sia accolta il figlio perde lo status di figlio legittimo ed assume quello di figlio naturale riconosciuto dalla madre.

In tema d'azione di disconoscimento della paternità, mette conto sottolineare come la recente legge n. 40 del 19 febbraio 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, abbia sancito il divieto di utilizzare tecniche di inseminazione eterologa ponendo, quale sanzione per la violazione, il divieto di proporre l'azione di disconoscimento della paternità (invero il Legislatore, con tale norma, non ha fatto altro che allinearsi alla giurisprudenza della Consulta, sent. n. 347 del 26 settembre 1998, che aveva ritenuto, nell'interpretare l'art. 235 c.c., 1° comma n. 2, non esperibile l'azione di disconoscimento della paternità da parte del padre affetto da impotenza generandi nel periodo compreso tra il centottantesimo giorno ed il trecentesimo giorno prima del parto).
 
Affine ma diversa quanto ai presupposti ed ai termini decadenziali dall'azione di disconoscimento della paternità, è l'azione di co ntestazione della legittimità esperibile da parte del genitore o da chiunque vi abbia interesse. Essa è imprescrittibile e si fonda su ragioni diverse dalla contestazione della paternità; può essere esperita in relazione alla supposizione di parto o alla sostituzione di neonato oppure con riferimento alla nullità del matrimonio idonea ad esclludere lo stato di figlio legittimo (bigamia o incesto).
 
Incide in senso acquisitivo dello stato di figlio legittimo, invece, l'azione di reclamo della legittimità, anch'essa imprescrittibile ed esperibile da parte del figlio o dei suoi successori. 




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