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accertamento della paternità
La dichiarazione giudiziale di paternità naturale: profili processuali.
 
il procedimento volto all'accertamento giudiziale della paternità naturale, il rito, gli oneri probatori ed il ventaglio delle prove, le domande accessorie (di mantenimento e/o rimborso delle spese già sostenute), l'interesse e la legittimazione ad agire  


articolo a cura di

Vito Meltonese

avvocato del foro di Bari

La dichiarazione giudiziale di paternità naturale è prevista dalle norme del Libro I, Capo II del Codice Civile, che si inaugura con l’art. 269, I comma, c.c. a mente del quale: “La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso”.
Le norme in esame disciplina il procedimento di natura contenziosa finalizzato ad ottenere una sentenza idonea ad esplicare gli stessi effetti giuridici del riconoscimento del figlio naturale ex art. 250 c.c., ogniqualvolta il genitore naturale non intenda provvedere volontariamente al detto riconoscimento.
La legittimazione attiva spetta al figlio maggiorenne, per il quale l’azione è imprescrittibile, ma può anche essere iniziata dagli eredi del figlio, se questi è premorto prima dell’introduzione dell’azione, entro il termine di due anni dalla morte ovvero proseguita dagli stessi in caso di morte sopravvenuta all’introduzione del giudizio.
Nell’ipotesi di figlio minorenne, l’azione de qua può essere promossa dalla madre che esercita la potestà genitoriale ovvero dal tutore, previa autorizzazione del Giudice, in nome e per conto e nell’interesse del minore medesimo.
Nel primo caso si configura una ipotesi di sostituzione processuale seppur non occorre che il genitore esercente la potestà dichiari espressamente di agire in nome e per conto e nell’interesse del figlio, essendo sufficiente che tale circostanza emerga dal contesto complessivo del ricorso (Cfr. Cass. N. 5259/1999).
La competenza per materia è attribuita al Tribunale ordinario se il figlio è maggiorenne mentre spetta al Tribunale per i minorenni qualora l’azione venga proposta dalla madre o dal tutore nell’interesse del minore; la competenza per territorio viene attribuita la Tribunale del luogo di residenza del genitore convenuto.
Il procedimento segue le forme del rito camerale, sia in primo grado che in sede di gravame e, pertanto, deve essere introdotto con ricorso cui segue il decreto del Giudice di fissazione dell’udienza con onere, a carico del ricorrente, di provvedere alla notifica del ricorso e del medesimo decreto entro il termine fissato dal Tribunale.
Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato mente è soggetto al versamento dell’imposta di bollo ad eccezione del caso in cui il ricorrente possa avvalersi dell’istituto del Patrocinio a Spese dello Stato.
Copia del ricorso e decreto dovrà essere notificata, sempre a cura della parte ricorrente, anche alla Procura della Repubblica competente per territorio.
In sede di gravame la competenza viene attribuita alla Corte di Appello ordinaria ovvero alla Sezione per i minorenni della Corte di Appello ed il procedimento segue sempre le forme del rito camerale, seppur la Corte di Cassazione a Sezioni Unite a stabilito che il termine per proporre il gravame non è quello di dieci giorni ex art. 739, II comma, c.p.c. bensì deve trovare applicazione il termine ordinario come prescritto dagli artt. 325 – 327 c.p.c.. (Cfr. Cassazione  SS. UU., n. 5629/1996).
Giova evidenziare che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 50 del 10.02.2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 274 c.c., per contrasto con gli artt.. 3, II comma, 24 e 111 della Costituzione.
La norma in parola prevedeva una fase preliminare nel procedimento de quo necessaria a consentire una valutazione del Tribunale circa l’ammissibilità del ricorso, sentiti il Pubblico Ministero e le parti.
In altri termini, il Tribunale – con determinazione da assumere con decreto ed in Camera di Consiglio – valutava, allo stato degli atti e sulla base di una istruzione sommaria, la apparente fondatezza e la ammissibilità della azione all’evidente scopo di salvaguardare la riservatezza e la onorabilità del convenuto da azioni pretestuose ovvero palesemente infondate.
La Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo tale preventivo giudizio di delibazione della domanda, considerato come un limite di efficacia processuale all’esercizio dell’azione medesima, apparso irragionevole rispetto alle finalità che perseguiva oltre che di ostacolo all’esercizio del diritto di azione ad alla ragionevole durata del processo che, per usare la stessa espressione della Corte: “era gravato di un’autonoma fase, articolata in più gradi di  giudizio, prodromica al giudizio di merito e tuttavia priva di qualsiasi funzione…”.
In seguito alla suddetta pronuncia giurisprudenziale, pertanto, è stata abrogata in toto la detta fase preliminare con la conseguenza che il Tribunale viene chiamato direttamente ad esprimere un giudizio in ordine al merito della controversia.
Con riferimento a tale profilo, il ricorrente è tenuto a fornire la prova di due fatti costitutivi essenziali:
a)    la sussistenza del rapporto di filiazione naturale rispetto al genitore convenuto;
b)    la sussistenza dell’interesse del figlio minore al riconoscimento.
Quanto al primo requisito, la dimostrazione della paternità può essere fornita con ogni mezzo di prova ed il Giudice può fondare il proprio convincimento anche su prove presuntive ed elementi di carattere indiziario.
Invero, l’onere della prova del ricorrente risulta essere agevolato dal progresso della scienza atteso che, ormai, nel giudizio in esame è imprescindibile il ricorso alle prove ematologiche o genetiche, che possono essere ammesse anche d’ufficio dal Giudice, ai sensi dell’art. 118 c.c., in quanto consentono di affermare ovvero escludere la esistenza del rapporto di filiazione naturale con probabilità vicina alla certezza.
E’ bene evidenziare, comunque, che tali prove possono essere disposte, su istanza del ricorrente o d’ufficio, con il consenso del presunto padre, convenuto in giudizio, seppur il suo ingiustificato rifiuto può essere valutato dal giudice quale argomento di prova, ai fini della sussistenza del rapporto di filiazione, ai sensi dell’art. 116, comma II, c.p.c..
In particolare, la prova ematologica dei gruppi sanguigni consente di escludere con certezza la paternità ma non di affermarla in positivo mentre le prove genetiche basate sul sistema HLA e quelle del DNA consentono di affermare in positivo la paternità, con un grado di probabilità che supera il 99%.
Nonostante la affidabilità di tali mezzi di prova, a parere di chi scrive, sarebbe opportuno non limitarsi alla sola richiesta degli stessi nel ricorso introduttivo bensì ad articolare ulteriori mezzi di prova che potrebbero essere utili a fornire al giudice altri elementi, anche di natura indiziaria e presuntiva, in base ai quali poter dichiarare giudizialmente la paternità naturale.
Ciò perché, come innanzi accennato, potrebbe accadere che il presunto padre si rifiuti di sottoporsi alle prove genetiche ed in tale ipotesi sarebbe utile fornire al giudice un ampio compendio probatorio ampio ed idoneo a supportare l’argomento di prova che egli potrebbe desumere dal detto rifiuto.
Potrebbero assumere particolare rilievo prove testimoniali volte a dimostrare circostanze quali il c.d. tractatus e la c.d. fama ovvero potrebbe essere utile allegare al ricorso una dichiarazione della madre nella quale la stessa dichiara che il convenuto in giudizio è il padre naturale del figlio.
Il requisito dell’interesse del minore, che può essere di ordine morale e/o materiale, viene ritenuto di regola sussistente dalla giurisprudenza ad eccezione dei casi in cui, nel giudizio vengano accertate condotte del preteso padre che appaiono incompatibili con l’attribuzione di una potestà genitoriale poiché idonee a rappresentare un grave e fondato rischio per l’equilibrio affettivo e psicologico del minore.
In altre parole, l’interesse del minore sottostante alla dichiarazione giudiziale di paternità deve essere oggetto di presunzione da parte del giudice salvo che, nel caso concreto, si dimostri la sussistenza di circostanze che escludono tale interesse.
In caso di accoglimento della domanda, il Tribunale emette una sentenza che dichiara la filiazione naturale e produce gli stessi effetti del riconoscimento (volontario) da parte del genitore.
La giurisprudenza più recente ritiene che tali effetti si producano retroattivamente, cioè sin dal momento della nascita, tanto che alla sentenza medesima viene attribuita efficacia “dichiarativa” piuttosto che “costitutiva” (Cfr. Cassazione n. 8042/1998.
È interessante evidenziare che a mente dell’art. 277, II comma, “il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”.
L’interpretazione di tale norma consente di affermare che l’azione in esame ha un oggetto più ampio rispetto all’ accertamento del rapporto di filiazione naturale nel senso che detto accertamento può rappresentare il presupposto per la previsione, nella medesima sentenza, di obblighi patrimoniali a carico del padre quali la previsione dell’obbligo di versamento di un assegno di mantenimento in favore del figlio, da quantificarsi alla luce delle circostanze del caso concreto.
È evidente che anche tali statuizioni possono essere adottate esclusivamente sulla base di una specifica domanda del ricorrente che potrà essere formulata nell’ambito del ricorso ex art. 269 c.c..
Altro importante effetto, connesso alla efficacia retroattiva della sentenza che dichiara la paternità naturale, è rappresentato dal riconoscimento del diritto in favore del genitore - che da solo abbia provveduto al mantenimento del – di pretendere dall’altro genitore, in regresso e pro quota, la restituzione delle somme spese a tale titolo con effetto dalla nascita del figlio stesso. (Tra le ultime, Cass. N. 23630/2009; Cass. N. 26575/2007).
In concreto, dunque, in seguito alla dichiarazione di paternità naturale, la madre che abbia provveduto a sostenere tutte le spese necessarie al mantenimento del figlio potrebbe promuovere un’autonoma azione nei confronti del padre naturale per ottenere la restituzione pro quota di tutte le somme spese fin dalla nascita del bambino.
Allo stato attuale, invece, la giurisprudenza non riconosce il diritto del figlio ovvero dell’altro genitore di promuovere un’azione di risarcimento del danno nei confronti del padre in conseguenza del mancato riconoscimento del figlio naturale.
Tale orientamento appare condivisibile poiché nel nostro ordinamento il riconoscimento volontario dei figli naturali non costituisce un obbligo con la conseguenza che il mancato riconoscimento non può essere considerato alla stregua di un fallo illecito, fonte di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c..
In conclusione, l’analisi delle norme vigenti relative all’azione in esame, consente di riscontrare un attenzione crescente dell’Ordinamento verso gli interessi dei figli – ricorrenti rispetto agli interessi dei presunti padri – convenuti in giudizio.
Detta considerazione deriva principalmente dall’abrogazione della fase preliminare di ammissibilità della domanda che rappresenta certamente un vantaggio per il ricorrente, soprattutto in termini di minor durata del procedimento, è rappresenta il segno più evidente della volontà di anteporre le esigenze del figlio naturale rispetto a quelle del presunto padre.
Infatti, è evidente che la previsione della giudizio di delibazione aveva la funzione di tutelare la riservatezza e l’onorabilità del presunto padre poiché eventuali azioni valutate come temerarie sarebbero state rigettate “nel segreto” della Camera di Consiglio e senza svolgere alcun accertamento ovvero attività istruttoria che avrebbe potuto attribuire rilevanza pubblica al giudizio.
Evidentemente, tale logica sottesa alla formulazione della norma, poteva essere condivisibile nel contesto sociale dell’epoca in cui veniva promulgato il Codice Civile ma è venuta progressivamente meno negli ultimi decenni allorquando si sono affermati i diritti fondamentali della persona ed in particolare dei minori.
Del resto, proprio in quest’ottica, la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha sostanzialmente equiparato i diritti dei figli naturali ai diritti riconosciuti ai figli legittimi con una inversione di tendenza dovuta al progressivo abbandono della concezione per cui il concepimento di un figlio naturale al di fuori del matrimonio veniva percepito quasi alla stregua di un “illecito” sotto il profilo morale.
Tali fattori di natura socio – giuridica sono stati finalmente “legalizzati” dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito la definitiva prevalenza dell’interesse del figlio naturale al riconoscimento rispetto agli interessi di altra natura del genitore.




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